Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16374 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6067/2006 proposto da:

M.S. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), M.P. (OMISSIS), M.

A. (OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

MU.FR. (OMISSIS), M.M.A.

(OMISSIS), M.M.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo

studio dell’avvocato VELANI Paolo, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MURRU BRUNO con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSIC SPA (OMISSIS), P.P.G., B.

A. o A. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 9956/2006 proposto da:

TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore

delegato Dott. S.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato BOITAI

EDOARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIANOGLIO GIORGIO e DI LUCA VTTO con delega in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

M.S., M.A., M.P., MU.

A., M.F., MU.FR., M.M.

A., M.M.A., B.A. o A., P.

P.G.;

– intimati –

sul ricorso 11385/2006 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MANDRAS AMEDEO con

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

M.S., M.A., M.P.P., MU.

A., M.F., MU.FR., M.M.

A., M.M.A., TORO ASSIC SPA, P.P.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 474/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

Sezione Distaccata di SASSARI, emessa il 23/09/2005; depositata il

28/09/2005; R.G.N. 20/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2010 dal. Consigliere Dott. ADELATDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO ESPOSITO (per delega Avvocato EDOARDO

BOITANI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento per

quanto di ragione del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

A seguito di un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), nel quale perse la vita il giovane M.L., di anni 17, M.S. e litisconsorti, con citazione del 1 luglio 1985, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro P.P. G., conducente del veicolo, Toro Ass.ni s.p.a., quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e B.A., presunto proprietario dell’autovettura sulla quale viaggiava la vittima.

Con sentenza del 22 dicembre 2004 il giudice adito dichiarò il P. unico responsabile del sinistro, per l’effetto condannandolo in solido con la società assicuratrice al risarcimento dei danni in favore degli attori facendo applicazione del massimale catastrofale.

Fu invece rigettata la domanda proposta nei confronti del B., avendo lo stesso dimostrato di avere da tempo venduto l’autovettura.

Su gravame di Toro s.p.a., la Corte d’appello di Sassari, in data 28 settembre 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha condannato l’impugnante a risarcire agli attori i danni nei limiti del cosiddetto massimale ad personam, pari a L. cento milioni, oltre rivalutazione e interessi; ha assolto Toro s.p.a. dall’obbligo di rifondere al B. le spese del primo grado del giudizio e ha compensato integralmente tra le parti quelle del secondo.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione M. S. e M.A., nonchè M.P., An., F., Fr., M.A. e M. A., formulando un unico motivo e notificando l’atto al P., a Toro Ass.ni s.p.a. e ad B.A..

Resistono con due distinti controricorsi Toro Ass.ni s.p.a. e B.A., ciascuno proponendo altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da M.S. e litisconsorti nonchè da Toro Ass.ni s.p.a. e da B.A. avverso la stessa sentenza.

2. Con un unico, articolato motivo, gli impugnanti denunciano violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice a quo ritenuto che il massimale da applicare fosse quello ad personam, unica essendo la vittima del sinistro e nessuna rilevanza avendo il fatto che più fossero invece gli eredi. Evidenziano che l’assunto secondo cui persona danneggiata sarebbe solo quella che ha subito un danno fisico dall’incidente, enunciato dal Supremo Collegio nella sentenza del 4 febbraio 2001, n. 4966, non è conforme all’orientamento prevalente del giudice di legittimità, avendo la Corte Regolatrice, a sezioni unite, affermato che persone danneggiate dal sinistro, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 21, sono anche gli stretti congiunti di colui che è istantaneamente deceduto, posto che ne ricevono un danno diretto e che pertanto agiscono iure proprio e non iure hereditatis (cofr.

Cass. civ. 3^, 9 febbraio 2005, n. 2653).

3. Nel suo ricorso incidentale Toro Assicurazioni s.p.a. lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, omessa pronuncia sulla richiesta, formulata dall’appellante, di condanna del B. alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di spese del giudizio di primo grado.

4. B.A., a sua volta, denuncia violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte Territoriale provveduto sulla sua richiesta di porre i medesimi oneri processuali a carico degli originari attori e tanto pur dopo avere esplicitato in motivazione che il B. era stato chiamato in causa da M. S. e litisconsorti e che, non avendo Toro Ass.ni formulato alcuna domanda nei suoi confronti, solo i primi potevano essere condannati a rifondergli le spese del giudizio.

5. Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 1 luglio 2009, n. 15376, ai quali il collegio presta piena adesione.

Merita preliminarmente evidenziare che alla fattispecie dedotta in giudizio è applicabile ratione temporis la L. n. 990 del 1960, risultando quindi affatto ininfluente sulla regolamentazione degli effetti del sinistro in cui perse la vita M.L. (sinistro verificatosi, è bene ricordarlo, il (OMISSIS)), la disciplina introdotta dal D.P.R. 19 gennaio 1993 e dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Ora, le tabelle allegate alla predetta L. n. 990 del 1969, determinavano i massimali di polizza, e cioè le somme minime inderogabili, oggetto della garanzia assicurativa, prevedendone, quanto ai danni a persone, due tipi: uno, relativo alla “persona danneggiata” e uno relativo al “sinistro”, detto anche “massimale catastrofale”.

A fronte di tale assetto normativo si era posto problema, che costituisce la questione cruciale della presente causa, se, ai fini del computo del massimale, ove più fossero i congiunti della vittima che vantavano pretese risarcitorie, il limite dovesse considerarsi tante volte quanti erano gli aventi diritto, ovvero se i danni di tutti tali soggetti dovessero essere liquidati nell’ambito del massimale previsto per una singola persona, senza che potesse impegnarsi il massimale catastrofale, in quanto uno era il soggetto coinvolto fisicamente nel sinistro.

L’orientamento decisamente maggioritario riteneva che per “persona sinistrata o danneggiata” dovesse intendersi la vittima dell’incidente stradale e non già l’erede o l’avente causa di esso, di talchè che, ove più fossero stati gli aventi diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla morte della persona sinistrata, la complessiva entità del ristoro ad essi spettante iure proprio restava circoscritta nei limiti del massimale riferito alla vittima dell’incidente (Cass. 25/01/1985, n. 373; Cass. civ. 22 febbraio 1988, n. 1831; Cass. civ. n. 5797 del 1998; Cass. 28 luglio 2004, n. 14248; Cass. civ. 30 gennaio 2006, n. 1873).

A tale interpretazione, chiaramente restrittiva, se ne contrappose tuttavia un’altra secondo la quale per definire esattamente cosa dovesse intendersi per “persona danneggiata”, ai fini della determinazione del massimale, andava fatto riferimento alla comune volontà dei contraenti, quale ricostruita attraverso l’ordinaria attività di ermeneutica contrattuale (Cass. civ. 1 aprile 1981, n. 1845; Cass. civ. 24 settembre 1985, n. 4712; Cass. civ. 11 novembre 2003, n. 16952.

Nel panorama giurisprudenziale così sinteticamente ricostruito intervenne poi la sentenza 9 febbraio 2005, n. 2653, affermativa del principio per cui, quando gli eredi agiscono iure successionis per il risarcimento del danno subito dal loro dante causa nel caso di morte non istantanea, il limite del massimale da considerare è effettivamente quello previsto per ogni persona danneggiata; laddove, quando gli stretti congiunti agiscono iure proprio per il risarcimento del danno loro derivato, in ragione dello stretto rapporto parentale che li legava alla vittima, il limite del risarcimento è, distintamente per ognuno di loro, quello previsto per ciascuna persona danneggiata.

5.1 A quest’ultimo orientamento hanno appunto aderito le sezioni unite: nel risolvere il contrasto nel senso che il limite del risarcimento opera distintamente e non cumulativamente per ciascun soggetto leso, anche se non sia la vittima primaria del danno – e con l’espressa avvertenza di fare riferimento a fattispecie sottratte, in ragione della data del sinistro, alla normativa introdotta dal D.P.R. 19 gennaio 1993 e dal successivo D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) – il Supremo Consesso si è giovato del richiamo al trend evolutivo che ha interessato la nozione di persona danneggiata, sia nella legislazione comunitaria che nella giurisprudenza nazionale, segnatamente valorizzando, con riguardo a quest’ultima, il principio, ormai assurto a diritto vivente, in base al quale ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta il risarcimento del danno morale e la conseguente legittimazione ad agire contro il responsabile (Cass. civ. 23 aprile 1998, n. 4186, cui ha fatto seguito Cass. civ. sez. un. 1 luglio 2002, n. 9556). Proprio la possibilità riconosciuta a soggetto diverso da quello coinvolto direttamente nel sinistro di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito, comporta l’inconsistenza della tesi che vuole limitare la qualifica di persona danneggiata alla sola vittima diretta dell’incidente, e l’autonoma operatività del massimale per questa previsto anche nei confronti del prossimo congiunto (confr.

Cass. civ. sez. un. 1 luglio 2009, n. 15376) .

6. L’applicazione al caso di specie degli esposti principi, pienamente condivisi dal collegio, comporta che, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, cosi che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il limite del massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).

7. Il giudice di rinvio, che riformulerà la sua decisione alla stregua di quanto innanzi enunciato, provvedere anche sull’onere delle spese reclamate da B.A., di talchè i ricorsi incidentali hinc et inde proposti sul punto devono dichiararsi assorbiti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbiti i due ricorsi incidentali. Cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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