Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16373 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16373 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 19401-2012 proposto da:
ZAGAREANU VASILE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AMATRICE 50, presso l’abitazione del sig. FULVIO FIGARELLI,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARIANI GIUSEPPE,
STANISLAO FELLA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA DITERNI;
-intimata avverso il provvedimento n. 277/12 del GIUDICE DI PACE di
TERNI del 3.7.2012, depositato il 06/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Data pubblicazione: 28/06/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del
1° motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere

<<1. — Il Giudice di pace di Temi ha respinto il ricorso proposto dal sig. Vasile Zagareanu, di nazionalità moldava, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della stessa città il 28 maggio 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. — L'interessato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, cui non ha resistito l'autorità intimata. 3. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, si ripropone la censura di omessa traduzione del decreto prefettizio in una lingua conosciuta dal ricorrente, censura respinta dal Giudice di pace sul rilievo che comunque era stata eseguita la traduzione in lingua "veicolare" (inglese), ancorché a sua volta non conosciuta dall'interessato. 3.1. — La censura è fondata, essendo nullo il decreto di espulsione che sia stato tradotto in lingua veicolare, pur quando sia stata addotta l'irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 3676/2012, 3678/2012). 4. — I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.>>;
che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o
Ric. 2012 n. 19401 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-2-

relatore ha riferito quanto segue:

memorie;
CONSIDERATO
Che la predetta relazione è condivisa dal Collegio;
che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato
va cassato;

causa può essere decisa nel mento, ai sensi dell’art. 384, secondo
comma, c.p.c., con l’annullamento del decreto di espulsione;
che le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione indicato in
motivazione; condanna l’autorità intimata al pagamento delle spese
processuali, liquidate in € 1.500,00, di cui € 1.300,00 per compensi di
avvocato, quanto al giudizio di legittimità, e in € 1.000,00, di cui €
800,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di merito, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2013
1 Presidente

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a

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