Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16373 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27150/2005 proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso lo studio dell’avvocato FERRAZZA

Claudio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANTUCCI DANIELE con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato SERRA

IGNAZIO, che la rappresenta e difende con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1216/2004 della CORTE D’APPALLO di FIRENZE,

Prima Sezione, emessa il 04/05/2004, depositata il 09/09/2004; R.G.N.

2450/A/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELATDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 aprile 1998 C.F., premesso che a mezzo ufficiale giudiziario aveva offerto a L.S. la somma di L. 290.360.000 in assegni circolari, a totale estinzione del debito derivante da un contratto di transazione, e che con successivo atto, regolarmente notificato, aveva comunicato la data in cui l’ufficiale giudiziario avrebbe provveduto al deposito della somma in un Istituto Bancario, conveniva davanti al Tribunale di Firenze L.S., per ivi sentir dichiarare la validità dell’eseguito deposito.

Resisteva la convenuta, che eccepiva l’irritualità dell’offerta e del deposito, chiedendo, in via riconvenzionale, che il contratto di transazione venisse dichiarato risolto per inadempimento della controparte e, in subordine, che la stessa venisse condannata al pagamento del capitale, degli interessi convenzionali al 12% e di quelli anatoscistici.

Con sentenza del 13 novembre 2001 il giudice adito dichiarava la validità del deposito, mentre – riteneva la domanda riconvenzionale assorbita in altra già proposta, relativa a un’ulteriore e diversa offerta, risalente al 31 luglio 1994.

Il gravame della L. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Firenze in data 9 settembre 2004.

Avverso detta pronuncia, propone ricorso per cassazione L. S. articolando quattro motivi. Resiste con controricorso C.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa in punto di ammissione delle prove, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Deduce che il Tribunale aveva affermato che erano state espletati i mezzi istruttori hinc et inde dedotti, laddove la controparte non aveva articolato alcuna prova ed essa aveva solo chiesto l’esibizione di documenti. La Corte d’appello sarebbe caduta nello stesso errore del giudice di prime cure.

1.2 La censura è inammissibile.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Tale principio comporta che è inammissibile il ricorso nel quale non sia esattamente enucleata la norma di legge asseritamente violata dalla pronunzia di merito, con l’ulteriore precisazione che, al riguardo, neppure è sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente prospettare con chiarezza le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

Pacifico quanto precede, nella specie la ricorrente nè ha indicato le disposizioni di cui assume la violazione, nè ha dedotto alcun vizio motivazionale, ma, dopo avere genericamente allegato il mancato rispetto del suo diritto di difesa, ha censurato una affermazione chiaramente interlocutoria e priva di incidenza sulla scelta operata in dispositivo dal decidente. In tale contesto non si comprende quale utilità l’impugnante trarrebbe dall’accoglimento del motivo.

2.1 Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 1208 cod. proc. civ., n. 3, per avere il giudice a quo ritenuto valida l’offerta, benchè mancassero sia gli interessi convenzionali, sia le spese, laddove, essendo l’offerta reale rimessa al debitore, sarebbe spettato allo stesso determinarla, anche in modo generico, in tutte le componenti previste dalla legge.

2.2 Le critiche sono per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

La Corte territoriale ha in proposito osservato che il principio secondo cui l’offerta deve comprendere le spese, vale quando un debito per spese vi sia, laddove, nella fattispecie, non solo non risultava una posta di tal fatta, ma la stessa appellante non l’aveva indicata.

Ciò significa, in primis, che la deduzione della mancata offerta degli interessi, non trattata nella sentenza impugnata, è estranea al thema decidendum del giudizio di appello. E allora, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, l’impugnante, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1^, 31 agosto 2007, n. 18440).

Relativamente invece all’omessa inclusione della spese, la censura non attacca l’assunto dell’inesistenza di un debito per spese, che è la vera ratio decidendi della sentenza impugnata perchè la ricorrente, lungi dal contestare siffatta affermazione, si limita a ribadire che l’offerta doveva comprendere le spese, ignorando che, come correttamente ritenuto dal decidente, la previsione legislativa è inidonea a far nascere esborsi anche laddove, nella realtà, questi non vi siano stati.

3.1 Col terzo motivo, la L. denuncia violazione degli artt. 1208, 1209, 1210 e 1212 cod. civ., criticando l’assunto del giudice d’appello secondo cui la creditrice avrebbe rifiutato non già il mezzo del pagamento, ma il pagamento stesso.

3.2 II motivo è inammissibile in quanto si appunta, ancora una volta, contro una affermazione della sentenza impugnata estranea alle ragioni della decisane e volta semmai a stigmatizzare, con un’espressione colorita, il comportamento della convenuta all’esito del positivo scrutinio sulla ritualità dell’offerta e del deposito.

Peraltro l’impugnante, prospettando che la transazione era già risolta e che se la L. avesse accettato gli assegni o la somma, essa sarebbe diventata inoppugnabile, finisce per convalidare l’opinione del giudice di merito in punto di speciosità dei rifiuti opposti dalla creditrice all’adempimento della controparte.

4.1 Col quarto mezzo la ricorrente deduce violazione dell’art. 1213 cod. civ., censurando l’affermazione del giudice di merito secondo cui la somma depositata poteva essere pignorata perchè (la) causa di impignorabilità allegata dall’appellante non esiste(va) in diritto.

Rileva che la somma depositata non era pignoratile per motivi intrinseci; che essa era stata depositata, ma non offerta e che era sempre nella proprietà e nella disponibilità di C.F..

4.2 Anche questa doglianza non ha alcun pregio.

Scrutinando il sesto motivo di gravame, la Corte territoriale ha osservato che, se con esso l’appellante aveva inteso sostenere l’esistenza di uri vincolo di impignorabilità nei confronti del creditore delle somme depositate a sua disposizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunciava sulla validità del deposito, la censura era infondata perchè una tale causa di impignorabilità non esiste nel nostro ordinamento giuridico e, quand’anche esistente, alcuna incidenza avrebbe potuto avere sulla validità dell’offerta e del deposito.

Ne deriva che le critiche, oltre a essere in più punti affatto incomprensibili, si limitano a ribadire, in termini puramente assertivi, un’affermazione già ritenuta (correttamente) erronea dal giudice di merito. Non è superfluo aggiungere che l’assunto della inesistenza presso la Banca di un conto corrente a nome della L. ove sarebbero state depositate le somme, implicando la non rispondenza al vero di quanto attestato dall’ufficiale giudiziario in ordine alle operazioni compiute, esigeva la proposizione di querela di falso.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato. L’impugnante rifonderà alla controparte le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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