Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16373 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12140-2017 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso lo studio dell’Avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentata e
difesa dall’Avvocato ANGARANO ANGELO gisuta procura speciale estesa
in calce al ricorso;
– ricorrente-
contro
G.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1186/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 6/4/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
Che:
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto avverso la sentenza n. 58/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso di G.P. avverso avviso di iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà;
la contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.1. con unico motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 40 del 2010, art. 3) per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello in quanto “proposto oltre il termine di legge ovvero oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui la sentenza è stata notificata ad una delle parti”, e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che l’art. 3 cit. sia entrato in vigore in data 26.3.2010, in luogo del 31.3.2010;
1.2. la censura va disattesa;
1.3. premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, (come novellato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, conv. in L. n. 73 del 2010) è entrato in vigore in data 26.3.2010 (cfr. in termini Cass. nn. 16554/2018, 9108/2017 in motiv.), come correttamente ritenuto dalla CTR, va ribadito che è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi dell’art. 38, comma 2, cit. (come novellato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dal detto decreto, art. 10, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui al l’art. 17 del D.L.gs. n. 546 del 1992 ed in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento (cfr. Cass. nn. 16554/2018, 4616/2018, 26449/2017, 18936/2015);
1.4. la CTR ha quindi correttamente statuito l’idoneità, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione della impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado effettuata dalla contribuente a mezzo posta al concessionario (a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, consegnata in data 16.3.2011), conseguentemente affermando la tardività del ricorso in appello proposto dalla concessionaria solo in data 20.7.2011, oltre sei mesi dall’epoca della notifica della prima pronuncia (16.3.2011);
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere respinto;
3. non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la mancata costituzione della contribuente
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021