Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16373 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11101/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

D.N.G., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA

PICCANO, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 333/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Molise che il 29 ottobre 2015, confermando la decisione della CTP – Isernia, ha ribadito l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico dell’Avv. D.N.G. per omesso versamento dell’IRAP per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale sulle spese.

Va premesso che il primo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato perchè l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi, ponendosi al di sotto del cd. minimo costituzionale. (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; v. Sez. U., Sentenza n. 23832 del 23/12/2004, in motivazione). Il che non ricorre nel caso in esame avendo il giudice d’appello enunciato i principi di diritto applicati ed effettuato taluni pertinenti rilievi di fatto.

Col secondo motivo, la ricorrente principale censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e segg.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione.

La decisione di merito, invece, è centrata correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Invero è la stessa difesa erariale ad affermare che il ricorso principale è proposto “fermo restando che l’avv. D.N. operava quale libero professionista non inserito in strutture organizzate riferibili alla responsabilità ed interesse altrui e non utilizzava personale dipendente o di collaborazione” (così testualmente a pag. 10). Il punto impugnatorio è costituito, invece, dal rilievo che il giudice di merito “non ha offerto motivazione in ordine alla valutazione dei beni strumentali impiegati” e “in particolare non ha a atto considerato il fatto che il contribuente esercita propria attività professionale in un immobile di proprietà dedicato esclusivamente a tale attività”.

Il motivo è, dunque, inammissibile perchè comporta, non la risoluzione di una questione di diritto, ma un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata. (Cass. Sez. U., Sentenze n. 8053 del 07/04/2014 e n. 7931 del 29/03/2013).

Fondato è, invece, il ricorso incidentale sulla liquidazione giudiziale delle spese insufficientemente avvenuto nella misura omnicomprensiva di 800 Euro per il doppio grado. Stante il valore della vertenza (Euro 26.136), è evidente il mancato rispetto delle tariffe professionali di cui all’art. 15 proc. trib., avendo il ricorrente incidentale osservato pure l’obbligo d’indicare le voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14542 del 04/07/2011), fermo restando che, è il giudice di merito a dover liquidare (secondo tariffe e attività processuale) in modo distinto spese e compensi in relazione a ciascun grado del giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni di eventuali riduzioni (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 19623 del 30/09/2016).

Conseguentemente la causa può essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto del ricorso principale e accoglimento con rinvio del ricorso incidentale.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica, i relazione al rigettato ricorso principale, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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