Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16372 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3254-2014 proposto da:

ORIA 85 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8 C/0

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CGP, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO FALCITELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 123/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MORETTI per delega orale

dell’Avvocato FALCITELLI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Oria 85 s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativa all’atto di compravendita di un terreno sito in Roma – località Torre Spaccata stipulato il 25.5.2007. L’ufficio aveva elevato il valore del terreno da Euro 203.000,00 ad Euro 459.680,00. La CTP di Roma accoglieva in parte il ricorso riducendo il valore accertato del 30%. La CTR del Lazio, investita dell’appello della contribuente, lo rigettava.

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a sei motivi.

L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. Sostiene che la CTR non ha considerato che la pretesa impositiva esercitata dall’agenzia delle entrate era illegittima per la ragione che l’avviso di liquidazione era basato sulla perizia dell’agenzia del territorio la quale, a sua volta, faceva riferimento, nella determinazione del valore, ai soli dati OMI, da soli insufficienti a fondare l’accertamento tributario.

2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, del non aver la CTR tenuto conto della perizia di stima versata in causa da cui era dato evincere l’effettivo valore del bene compravenduto.

3. Con il quinto ed il sesto motivo deduce vizio di motivazione e nullità della sentenza per non aver la CTR in alcun modo motivato circa l’abbattimento del 30% del valore operato dalla CTP.

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso, il quale ha valenza assorbente degli altri, è fondato. La ricorrente ha dedotto che l’ufficio, nella motivazione dell’atto impositivo, ha dichiarato che per la rettifica in aumento del valore di trasferimento dei terreni si era avvalsa dell’allegata stima fornita dall’agenzia del territorio, la quale era fondata sui dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare. In adempimento dell’onere dell’autosufficienza la parte ha prodotto unitamente al ricorso l’avviso di liquidazione. Da tale avviso e dall’allegata perizia redatta dall’agenzia del territorio si evince che l’accertamento è fondato sui valori OMI ed il fatto che l’ufficio abbia ridotto tali valori sulla base degli oneri di urbanizzazione non vale ad affermare che siano stati indicati criteri diversi, posto che l’abbattimento, che in ogni avrebbe dovuto essere operato, è stato effettuato su valori di per se inattendibili.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha precisato che: “In tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti” (Cass. n. 2155 del 2019; Cass. n. 9474 del 2017). Il principio è applicabile anche all’imposta di registro, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea (Cass. n. 11439 del 2018). Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle entrate, non costuiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima 5 (Cass. n. 25707 del 2015). Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili del medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass. n. 18651 del 2016; Cass. n. 11439 del 2018; Cass. n. 21813 del 2018). Ne consegue che un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori OMI non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale ed, in difetto di ulteriori elementi forniti dall’Agenzia delle entrate, non può indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene. La CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi, atteso che, sul semplice presupposto delle quotazioni OMI, ha ritenuto congruo l’accertamento di valore degli immobili oggetto di compravendita, con conseguente maggiore irrogazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il ricorso va, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto di causa, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, mentre la soccombente va condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA