Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16372 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 26/07/2011), n.16372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Ottorino

Lazzarini 19, presso l’avv. Sgueglia Ugo, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma in data 12 aprile

2010, nel procedimento n. 7659/08 R.G.;

alla presenza, per il ricorrente, dell’avv. Giulio Pizzuti, per

delega, e del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. RUSSO Libertino Alberto;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

Fatto

OSSERVA

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. A.D. ha proposto regolamento di competenza nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l’ordinanza in data 12 aprile 2010, con la quale la Corte d’appello di Roma, in un giudizio di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per il superamento del termine ragionevole di durata di un processo celebrato davanti al Tar del Lazio, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte d’appello di Perugia; il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la competenza della Corte d’appello di Roma;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorso è privo di fondamento; le Sezioni Unite della Corte con ordinanza del 16 marzo 2010 n. 6307, hanno affermato che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno dichiarato competente la Corte di Appello di Salerno, in quanto il giudizio presupposto, pur essendosi concluso dinanzi al Consiglio di Stato, era iniziato dinanzi al Tar Calabria, avente sede nel distretto della Corte d’Appello di Catanzaro); tale orientamento è stata enunciato per le ragioni che seguono: esso considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge (Cass. 2010/9330);

2.1. l’orientamento enunciato dalle Sezioni Unite trova applicazione in questa sede, non essendo stati dal ricorrente dedotti elementi che inducano al riesame della questione o ad una diversa conclusione; in particolare non appare decisivo il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 17 luglio 2007, la quale si è limitata a escludere l’incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, se interpretata nel senso che la competenza territoriale della Corte d’appello da detta norma delineata non valga anche per i procedimenti davanti alla Corte dei Conti e alle altre giurisdizioni speciali, ma non ha fornito argomenti per escludere che il criterio delineato dal citato ari 3, comma 1, possa applicarsi anche con riferimento ai giudizi celebrati davanti alle giurisdizioni speciali;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, non inficiate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente medesimo in detta memoria, che non forniscono elementi di giudizio che non siano stati già valutati nella relazione in atti o che comunque inducano a differenti conclusioni;

considerato, in particolare, che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – secondo il quale nella sentenza n. 287 del 2007 la Corte costituzionale avrebbe rilevato che il carattere eccezionale della norma censurata (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1) ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica, con la conseguenza che, nel caso in cui il giudizio si sia svolto innanzi a giudici non ordinari (siano essi il T.A.R. o una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di corte d’appello, al di là della coincidenza di mero fatto tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione), il giudice competente va individuato secondo gli ordinar criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta amministrazione dello Stato, dall’art. 25 cod. proc. civ. – deve ribadirsi che nella menzionata sentenza la Corte costituzionale ha escluso l’incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, se interpretata nel senso che la competenza territoriale della Corte d’appello da detta norma delineata non valga anche per i procedimenti davanti alla Corte dei Conti e alle altre giurisdizioni speciali, ma non ha fornito univoci argomenti per escludere che il criterio delineato dal citato art. 3, comma 1, possa applicarsi anche con riferimento ai giudizi celebrati davanti alle giurisdizioni speciali; osservato inoltre che la stessa ordinanza delle Sezioni unite di questa Corte n. 6307 del 2010 ha rilevato che “… il dilatarsi del contenzioso innescato dalla legge 89 del 2001, che fa ricadere sul bilancio dello Stato un onere sempre più gravoso a causa del perdurare delle fenomeno della eccessiva durata del processo, in diverso modo comune alle varie giurisdizioni …” rende ragionevole l’interpretazione secondo cui i giudici ordinari che debbono deciderne non siano prossimi a quelli speciali davanti ai quali il ritardo si manifesta “…e consente di ritenere superate le considerazioni svolte nella sentenza 17 luglio 2007 n. 287, dove la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le preoccupazioni, che invece danno ragione del perchè la norma speciale debba applicarsi al posto di quelle ordinarie …”; ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente dichiarazione di competenza della Corte di appello di Perugia, e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente regolamento di competenza, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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