Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16372 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 07/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16372
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14581/2006 proposto da:
B.E. (OMISSIS), in proprio e in qualità di legale
rappresentante del figlio minore B.G.L., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 3, presso lo studio
dell’avvocato CORIGLIANO CAMPOLITI Giuseppe, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GAUDENZI STEFANO, DAL FIUME
RICCARDO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CATTOLICA COMPAGNIA ASSICURAZIONE S.C.A.R.L. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato COLETTI Pierfilippo, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CUSUMANO ALBERTO giusta delega a margine del
contro ricorso;
– controricorrente –
e contro
T.C., S.L., SA.LU., S.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 409/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
Sezione Seconda Civile, emessa il 5/11/2004, depositata il
30/03/2005, R.G.N. 422/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
07/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udite l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli eredi e familiari di S.L., morto in un incidente stradale a seguito di uno scontro con l’autovettura condotta da V.B., deceduta nello stesso sinistro, convenivano in giudizio, davanti al tribunale di Ravenna, B.E., marito di V.B., nonchè la società Zurigo Assicurazioni per essere risarciti del danno conseguente alla morte del S. ed alle lesioni subite da T.C., moglie dello stesso S..
B.E. si costituiva in proprio e quale rappresentante del minore B.G.L. e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi di S.L. per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte di V.B. e delle gravissime lesioni riportate dal figlio minore.
La società Zurigo Assicurazioni si costituiva e sosteneva che la responsabilità del sinistro era da attribuire anche alla colpa concorrente di S.L..
Gli attori chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa della Società Cattolica di Assicurazione, che garantiva la responsabilità civile dell’auto condotta da S.L., di proprietà di T.C..
La Società Cattolica di Assicurazione si costituiva ed instava perchè fosse riconosciuta la colpa esclusiva di V.B..
All’udienza del 7.6.2000 gli attori dichiaravano di rinunciare all’azione nei confronti dei convenuti B.E. e della società Zurigo Assicurazioni, essendo cessata la materia del contendere.
Con sentenza n. 425/2001 il tribunale di Ravenna in composizione monocratica, ritenuto che V.B. era la responsabile esclusiva del sinistro, rigettava le domande riconvenzionali svolte da B.E., in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio minore G. e lo condannava alle spese processuali.
Il gravame di B.E., nella duplice suddetta qualità, era rigettato dalla Corte d’appello di Bologna, che condannava l’appellante alle spese del grado.
Proponeva ricorso per cassazione B.E., in proprio e nella qualità.
Resisteva con controricorso la Compagnia di Assicurazione Cattolica S.c.a.r.l..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso B.E. denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2054 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)”.
Il motivo è del tutto infondato giacchè il giudice del merito, sulla scorta degli elementi di prova raccolti, ha accertato che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva del conducente del veicolo antagonista, onde correttamente ha escluso la fattispecie dell’art. 2054 c.c., comma 2, circa la presunzione di pari responsabilità.
Con il secondo motivo si lamenta “omessa e contraddittoria motivazione circa due fatti controversi decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
La Corte d’Appello ha dichiarato infondato il gravame perchè i rilievi eseguiti dai Carabinieri danno la certezza che lo scontro frontale si verifica nella semicarreggiata di pertinenza dell’autovettura Skoda.
La circostanza che anche quest’ultima fosse dotata di radiatore anteriore non elimina, secondo il giudice di merito, il dato che la fuoriuscita del liquido avvenne in quel determinato punto della carreggiata, ciò che è pienamente dimostrato dalla collocazione dei veicoli nel momento dell’urto. Se poi si considera che lo spargimento del liquido ha seguito le traiettorie post urto della Y10, sembra impossibile, secondo la Corte d’Appello, dubitare del fatto che detta autovettura, al momento dello scontro, fosse totalmente contromano, come se avesse iniziato una manovra di sorpasso senza avvedersi della presenza della Skoda che sopraggiungeva in senso inverso.
Per i suddetti motivi l’impugnata sentenza ha dunque addebitato alla V. l’esclusiva responsabilità del sinistro.
Secondo la parte ricorrente la motivazione sarebbe non condivisibile per due ragioni: a) per l’impossibilità che il liquido sia caduto sulla sede stradale in corrispondenza del punto di collisione, quando le due autovetture erano collocate in posizione di quiete ad alcuni metri di distanza dal punto medesimo; b) per la contraddittorietà circa la collocazione del punto d’urto tra i due veicoli in corrispondenza di una macchia di colore scuro.
Il motivo non può essere accolto.
La ricostruzione delle modalità del sinistro, effettuata dalla Corte d’Appello, alla luce degli elementi emersi in corso di causa, è, infatti, da considerare congrua e non illogica perchè ai suddetti elementi, correttamente valutati, è stato attribuita una valenza idonea a giustificare la esposta ricostruzione dell’incidente.
Il denunciato vizio di motivazione, invero, deve ritenersi inammissibile.
Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass., n. 15434/2004; Cass., n. 5375/2003; Cass., n. 15809/2002; Cass., n. 8070/2002) che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. Considerato che il vizio di motivazione, sotto il profilo di omissione, insufficienza o contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; ritenuto che, nella specie, il motivo d’impugnazione tende ad ottenere in questa sede un riesame del materiale probatorio al fine di farne derivare una valutazione circa le modalità del sinistro ed il grado di colpa dei protagonisti diversa da quella, non incongrua nè illogica compiuta dal giudice di merito nei due gradi del giudizio; osserva questa Corte che il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della particolarità del caso deciso, le spese del processo di cassazione devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010