Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16372 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8499-2017 proposto da:

M.S., M.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato RICCIONI ALESSANDRO, che li

rappresenta e difende procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4954/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/9/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.S. e M.I. propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 9411/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso avverso avvisi di liquidazione per imposta ipo-catastale in relazione ad atto di istituzione del trust denominato Chez Nous;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia avendo la CTR ritenuto inammissibili, in quanto nuove, le doglianze dei contribuenti circa la non assoggettabilità ad imposta ipotecaria e catastale del trust in oggetto;

1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (DL n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 48, conv.) per aver ritenuto applicabile al trust in oggetto l’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale;

1.3. con il terzo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa, artt. 1,10 e 19, artt. 1 e 2, allegata al medesimo decreto, art. 53 Cost.) per aver ritenuto applicabile al trust in oggetto l’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pur avendo ad oggetto unicamente la costituzione di un vincolo di destinazione dei beni, senza alcun trasferimento di beni o diritti;

1.4. la prima doglianza va disattesa in quanto emerge dalla sentenza impugnata che la CTR ebbe in ogni caso a prendere in esame i motivi di impugnazione degli appellanti, ritenendoli infondati;

1.5 le rimanenti censure sono fondate;

1.6. al riguardo vanno richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019, 16699/2019, 21614/2016);

1.7. l’imposta, di conseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.)

1.8. deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 47, conv. in. L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell’atto istitutivo nè nell’atto di dotazi6ne patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo;

2. la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza qui impugnata, non ha fatto, dunque, buon governo di tali principi, con conseguente accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso;

3. respinto il primo motivo ed accolti i rimanenti, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti;

4. l’assenza di univocità dei precedenti di legittimità’Thelie fasi dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di lite di merito e di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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