Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16372 del 04/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16372
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25255-2014 proposto da:
M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato MATTEO GULINO,
rappresentata e difesa dagli avvocati MATTEO SILVESTRI, PAOLO FOTI,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA SAVONA, MINISTERO
DELL’INTERNO 80185690585;
– intimati –
avverso la sentenza n. 296/2014 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata
il 03/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Antonio Cassiano per delega dell’Avvocato Paolo Foti
e Matteo Silvestri che chiede l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
M.M.G. propone ricorso per cassazione contro UTG di Savona e Ministero dell’interno, che non resistono con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Savona che ha accolto l’appello dell’amministrazione e rigettato l’opposizione a verbale posto che era pacifico che l’appellata aveva invaso l’opposta corsia di marcia mentre la discontinuità della segnaletica consente il sorpasso solo nei limiti di essa.
Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’ art. 40 C.d.S per assenza del presupposto fattuale della pretesa continuità della segnaletica longitudinale. 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2712 c.c. in ordine alla riferibilità allo stato dei luoghi delle foto. 3) violazione dell’art. 132 c.p.c.. 4) violazione dell’art. 438 bis c.p.c. perchè l’appello doveva essere dichiarato inammissibile.
Le censure non meritano accoglimento per cui non è necessario disporre la notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato.
La sentenza impugnata ha statuito essere pacifico che l’appellata aveva invaso l’opposta corsia di marcia mentre la discontinuità della segnaletica consente il sorpasso solo nei limiti di essa.
Rispetto a questo accertamento in fatto, la prima censura denunzia un errore revocatorio e non supera l’affermazione della sentenza secondo la quale la discontinuità della segnaletica longitudinale consente il sorpasso solo nei limiti di essa, la seconda propone un riesame del merito, la terza genericamente lamenta una errata qualificazione dell’oggetto della controversia e la quarta non riporta l’appello contestato ed attacca una specifica prerogativa del giudice di appello, insindacabile in sede di legittimità.
In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016