Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16371 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/07/2020), n.16371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7607-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RADICI PARTECIPAZIONI SPA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO FRANCHINA;

– controricorrente –

e contro

RADICI CHEM FIN SPA;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 211/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LOMBARDIA/BRESCIA, depositata il 29/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento notificato il 6 novembre 2008 alla Radici Chem. Fin. spa (poi incorporata nell’odierna controricorrente Radici partecipazioni spa) veniva ridotta la perdita di esercizio dichiarata per il 2004 e, conseguentemente ripresa a tassazione la somma derivante dal maggior utile accertato.

Il provvedimento impositivo trovava origine nella verifica sulla holding Radicifin spa svolta tra il 15 novembre ed il 20 dicembre 2007, specificamente sull’adempimento delle disposizioni sul consolidato nazionale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 117 e 129.

Nel particolare, l’incrocio dei dati aveva condotto l’Ufficio a rilevare un’errata quantificazione del pro rata patrimoniale D.P.R. n. 917 del 1986 cit., ex artt. 97 e 98, con conseguente aumento della quota di indeducibilità degli interessi. La riduzione della perdita della partecipata si rifletteva sul consolidato.

Avverso l’avviso di accertamento proponeva ricorso la contribuente, trovando ragione in primo grado, poi confermato in appello, principalmente sull’argomento di stretta interpretazione della disposizione normativa che individua i casi in cui le perdite pregresse non si possono portare in deduzione.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo di gravame, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Viene proposto unico motivo di ricorso.

1. Con l’unico motivo si prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 97 e 98, nel particolare censurando che la CTR abbia adottato un’interpretazione meramente letterale delle disposizioni, tale da tradirne lo spirito teso ad evitare che possano essere portate a deduzione delle perdite “provvisorie”, sicchè non si considerano le perdite che siano state ripianate entro l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello in cui si sono verificate, con ricostituzione del patrimonio meditante accantonamento di utili o conferimenti in danaro o natura. A tale eventualità l’Ufficio equipara la mancata esposizione in bilancio della perdita, dando significato univoco a tale circostanza: se la perdita non appare (più) in bilancio, deve ritenersi assorbita.

Questa Corte ha già ritenuta abusiva la condotta della “capitalizzazione sottile” o “thin cap”, ove soci qualificati prestano ad interesse il denaro necessario al funzionamento dell’impresa, che resta sottocapitalizzata rispetto al proprio oggetto sociale ed in questo modo là deduzione degli interessi passivi sul prestito porta ad ulteriore vantaggio fiscale, oltre alla minor immobilizzazione di capitale (cfr. Cass. VI – 5 n. 26489/2013; Cass. V, n. 21791/18). Peraltro, qui il tema del decidere è diverso ed attiene all’interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 98, comma 3, lett. e), nel testo vigente all’epoca dei fatti, ove per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato, si deve tener conto, tra l’altro, “delle perdite subite in misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostruzione del patrimonio netto meditante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti in danaro o in natura”.

2. Occorre ricordare che nel nostro ordinamento, sia per i profili di diritto commerciale, sia per i profili di diritto tributario che qui specificamente interessano, la regola generale sia quella della deducibilità delle perdite (art. 12 preleggi); costituisce quindi eccezione l’indeducibilità delle perdite che vengano integrate entro i due anni (art. 14 preleggi), poichè il legislatore ritiene che tale rapida trasformazione o assorbimento sia indice di mera apparenza senza realtà, di una perdita fittizia, esposta solo per consentire una deduzione; questa eccezione non può subire analogia equiparando alle perdite reintegrate entro due anni in modo “tracciabile” ed espressamente descritto dalla norma (cioè con accantonamento utili, esecuzione conferimenti in danaro o natura) anche le perdite che non appaiono più in bilancio, ritenendole presuntivamente assorbite in via definitiva. Si tratta di interpretazione analogica vietata per le norme eccezionali (art. 14 preleggi).

La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi ermeneutici in tema di norme eccezionali, mantenendone la stretta applicazione ed aderenza al teso.

Il ricorso è dunque infondato e dev’essere rigettato.

Le spese possono essere compensate attesa la particolarità del caso ed in assenza di precedenti specifici in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa integralmente fra le parti le spese per tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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