Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16371 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 26/07/2011), n.16371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A.L. elettivamente domiciliato in Roma, via

Fabio Massimo 60. presso l’avv. Annaluce Licheri, rappresentata e

difesa dall’avv. Vingiani Vincenzo per procura in atti.

– ricorrente –

contro

CURATORE SPECIALE DEL MINORE M.C., in persona dell’avv.

Antola Chiara, e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DIAPPELLO DI

GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 16

ottobre 2009. nel procedimento n. 518/2009 V.G.;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. RUSSO Libertino Alberto, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

Fatto

OSSERVA

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. A.A.L. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza n. 68/09 in data 16 ottobre 2009. con la quale la Corte di appello di Genova ha respinto l’impugnazione dalla medesima proposta avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni in data 18 febbraio 2009. che aveva dichiarato la stato di adottabilità della figlia minore;

OSSERVA:

2. il ricorso in questione non è stato notificato ad alcuno ed appare pertanto inammissibile, in quanto la notificazione del ricorso per cassazione in un giudizio di natura contenziosa, o comunque con pluralità di parti in cui sia individuabile un soggetto portatore di un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante, è requisito per la sua ammissibilità infatti, solo per effetto della notificazione si instaura il rapporto processuale, che costituisce il presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (Cass. 2002/6167:2005/8291);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375. 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositale conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che. a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti.

ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo i destinatari del ricorso svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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