Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16371 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 92, presso lo studio dell’avvocato

NATICCHIONI FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

DUOMO ASSICURAZIONI & RIASSICURAZIONI S.P.A., V.M.,

ANAS

S.P.A., C.G.; ASS1TALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1023/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 23/11/2004, depositata il 06/07/2005 R.G.N. 568/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato NATICCHIONI FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo e il rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione si legge quanto segue.

“… N.C. aveva citato dinanzi al Tribunale di Perugia gli odierni convenuti, esponendo di aver subito un sinistro stradale, mentre si trovava, alla guida del proprio autocarro;

assumeva, in particolare, l’attore che mentre procedeva sulla via (OMISSIS) era stato costretto a causa della presenza di un Autobianchi di proprieta’ dell’ANAS, parcheggiata da C.G. nell’area di una curva volgente a sinistra, ad operare uno spostamento al centro della carreggiata. Mentre si trovava in fase di rientro aveva colliso con l’auto del V., assicurata con la DUOMO, che proveniva in senso opposto a velocita’ elevata.

Il Tribunale aveva respinto le domande. La sentenza era stata gravata ma la Corte di Appello umbra aveva ugualmente rigettato l’appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di merito incompleta ed inconcludente sia per la rappresentazione della dinamica che per l’accertamento della responsabilita’ fra i conducenti dei veicoli antagonisti. Nondimeno la Corte di legittimita’ ha limitato la necessita’ di tale accertamento alla dinamica del sinistro avvenuta fra il veicolo del N. e quello del V., escludendo ogni responsabilita’ dell’ANAS e del C.. In proposito il riassumente ha adeguato le proprie conclusioni rispetto a quelle contenute nel precedente atto d’appello, chiedendo la dichiarazione e di responsabilita’ del solo V. e della DUOMO e notificando l’atto a C., ANAS ed ASSITALIA unicamente ai sensi dell’art. 392 c.p.c.. DUOMO si e’ costituita chiedendo in tesi la dichiarazione di nullita’ dell’atto di citazione per mancata indicazione dell’invito al convenuto a costituirsi ex art. 163 c.p.c., n. 7 e, in subordine, nel merito la reiezione del gravame, Il CI ha assegnato termine per rinnovare la citazione.

Con sentenza 23.11.04 – 6.7.05 la Corte di Appello di Firenze decideva come segue.

“In parziale accoglimento dell’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata; dichiara la responsabilita’ nella misura del 30% di V.M. nel sinistro per cui e’ causa.

Condanna in solido V.M. e la DUOMO ASSICURAZIONI a corrispondere a N.E. la somma di Euro 30.662,05, in moneta attuale oltre interessi come in parte motiva.

Condanna i convenuti alla rifusione in favore del N. delle spese legali del presente giudizio che, previa compensazione per meta’, liquida per il primo grado in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1300,00 per onorari, Euro 600,00 per funzioni ed Euro 100,00 per spese e per il secondo grado in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 1700,00 per onorari, Euro 700,00 per funzioni ed Euro 100,00 per spese, oltre che, per entrambi i gradi, IVA, CAP e spese generali come per legge.”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione N.E. quale erede della madre O.N. ved.

N..

Detta parte ricorrente ha anche depositato memoria.

Le controparti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “VIOLAZIONE DELL’ART. 384 C.P.C. PER OMESSA INTEGRALE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DAL SUPREMO COLLEGIO CON LA SENTENZA N. 4475/01 – VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 393 DEL 1959, ART. 104 (ABROG. CdS) – OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTO DECISORIO PROSPETTATO DALLA PARTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C., NN. 3 E 5” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. A pag. 9, u. c. della sentenza n. 4475/01, la Corte di legittimita’, puntualizza: “La motivazione e’ dunque sintetica, ma incompleta ed inconcludente, sia per la rappresentazione della dinamica sia per l’accertamento delle responsabilita’ nei rapporti tra i conducenti dei veicoli antagonisti. In relazione a tali inconcludenze sembra a questa Corte che sia necessaria una rivalutazione di tutte le circostanze dedotte ed allegate, tenendo conto, in concreto, delle condotte e delle velocita’, oltre che delle regole date sia dalle norme sulla circolazione stradale richiamate, sia dalle regole di cui all’art. 2054 c.c. per stabilire, con precisione, se nel caso concreto sia stata data la prova contraria alla presunzione di colpa. Prova contraria che deve emergere chiaramente e sulla base di precisi e puntuali elementi di valutazione”. In violazione del principio di diritto ora riportato, il Giudice del rinvio ha disatteso senza esame e motivazione la tesi difensiva prospettata in primo e secondo grado, fondata sui rilievi emergenti dal rapporto e dalla planimetria dei CC di (OMISSIS), che provano una condotta di guida del V., costituente la causa esclusiva del sinistro per cui e’ causa; poiche’ effettuo’ manovre non necessarie e contrarie alle esigenze del caso. Se il V. avesse mantenuto la propria direttice senza compiere alcuna manovra, avrebbe avuto spazio sufficiente per transitare indenne, sicche’ la collisione si e’ verificata solo per aver egli compiuto un’inutile frenata ed una deviazione alla propria sinistra dirigendosi verso la semicarreggiata impegnata dall’autocarro.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “VIOLAZIONE DELL’ART. 2054 C.C. – INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ IN RIFERIMENTO ALL’ART. 360 C.P.C., NN. 3 E 5” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Dalla planimetria allegata al rapporto risulta che a seguito dell’urto infertogli dalla 126, l’autocarro, a pieno carico, subi’ un arretramento in senso antiorario rovesciandosi sul fianco destro e che la 126 venne rinvenuta in posizione di quiete a m. 21 da punto d’urto. Alla luce di tali conseguenze e tenendo conto della diversita’ di peso e massa dei due veicoli, sorprende non poco che la Corte territoriale abbia potuto qualificare “non elevatissima” la velocita’ tenuta dalla 126, nel percorre una strada costituita da una serie di curve a visibilita’ coperta. La Corte territoriale, attenendosi al principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio, avrebbe dovuto affermare la corresponsabilita’ del V. almeno in ragione del 50%. Accertato che il punto d’urto dei veicoli antagonisti e’ avvenuto in prossimita’’ della mezzeria, entrambi i conducenti sono imputabili di non aver tenuto la propria destra, per cui, trattandosi di violazioni identiche, la Corte del merito, non poteva limitarsi ad affermare “che la manovra del N. e’ stata quella che ha avuto maggiore, incidenza sul verificarsi dell’incidente”, ma doveva anche indicare gli elementi circostanziali e di fatto che giustificavano tale convincimento. Il N. e’ stato costretto a spostarsi al centro della strada per superare la vettura in sosta sul margine destro della propria semi carreggiata, per cui, la manovra, anche se ritenuta imprudente, era necessaria alla prosecuzione della marcia. Altrettanto non puo’ dirsi per il V.. La Corte ha attribuito la responsabilita’ maggiore a quello nei cui confronti ha rilevato il minore numero di violazioni.

I primi due motivi non possono essere accolti.

infatti le censure non solo sono, in tutti i loro punti, comunque prive di pregio, ma sono addirittura inammissibili, prima ancora che infondate, nella parte (di gran lunga prevalente) in cui, al di la’ della formale prospettazione, in realta’ si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008; Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).

La mancanza di pregio deriva dalle seguenti considerazioni.

Il Giudice del rinvio ha fondato la sua decisione su argomentazioni che si sottraggono al sindacato di legittimita’ in quanto sufficienti, logiche, non contraddittorie e rispettose della normativa in questione (anche sui punti indicati nella precedente sentenza di questa Corte). In particolare va rilevato che, interpretando correttamente la sentenza n. 1023/05 della Corte di Appello di Firenze (anche alla luce delle sentenze precedenti ed in particolare di quella n. 4475/01 di questa Corte Suprema) e valutandola anche nelle sue parti implicite, si evince che secondo detto Giudice di secondo grado, il guidatore della Fiat 126 non ha mantenuto la destra (anche se non ha concretamente invaso la semicarreggiata di pertinenza dei veicoli procedenti in senso opposto) ed ha tenuto una velocita’ (non elevatissima ma) eccessiva (superiore ai 50 km/h); mentre l’autocarro guidato dal N. ha invaso la semicarreggiata opposta alla sua.

L’effermazione “che la manovra del N. e’ stata quella che ha avuto maggiore incidenza sul verificarsi dell’incidente” e’ dunque palese quanto diretta conseguenza proprio della circostanza (implicitamente ritenuta fondamentale; ed evidentemente non ribadita espressamente solo in quanto considerata come sostanzialmente pacifica sin dall’inizio della causa: cfr. a pag. 3 della sentenza n. 4475/01 Cass.: “…Secondo l’assunto dell’attore il N. /…OMISSIS…/ era costretto a spostarsi sull’opposta carreggiata per evitare l’Autobianchi… “; il punto e’ stato chiaramente condiviso dalla Corte di merito) che l’autocarro guidato dal N. ha (addirittura) invaso la semicarreggiata opposta alla sua; mentre la colpa del guidatore della Fiat 126 (sempre secondo detta Corte) e’ consistita solo nel non aver tenuto rigorosamente la destra (pur senza invadere concretamente la semicarreggiata opposta) e nell’aver tenuto una velocita’ eccessiva.

E’ ovvio che cio’ che conta non e’ il numero delle violazioni; ma la loro gravita’ complessiva (unitamente al connesso peso eziologico nella causazione dell’incidente). E la Corte territoriale ha appunto valutato tali elementi, dando correttamente rilevanza alla ritenuta gravita’ complessiva della colpa di ciascuno dei due guidatori, e basando il suo giudizio su una motivazione immune dai vizi logici e giuridici denunciati.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘”VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 385 E 91 C.P.C. PER OMESSA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DA PARTE DELLA CORTE TERRITORIALE A CUI ERA STATA DELEGATA – IN RELAZIONE ALL’ART 360 C.P.C., N. 3. lamentando che : – A pag. 10 u.c. della sentenza n. 4475 della Corte di Cassazione si legge: Per quanto concerne il rapporto delle spese, in relazione allo accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, la Corte ritiene di rimettere al giudice del rinvio la definizione delle spese nei rapporti tra O. (deceduta ed oggi N.E.), V.M. e il Duomo s.p.a., mentre ritiene di poterle compensare, in presenza di giusti motivi, tra O. ( N.), ANAS e Assitalia. La Corte del riesame mentre, previa compensazione per meta’, ha liquidato le spese di primo e secondo grado, non ha provveduto per quelle del giudizio di Cassazione a cui era stata delegata, pertanto se ne chiede il ristoro con tutti gli accessori di legge, spese generali comprese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Il motivo e’ fondato.

In effetti il Giudice del rinvio non ha provveduto sul punto.

Poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito compensando le spese predette del precedente giudizio di cassazione; e cio’ in considerazione della sussistenza di giusti motivi per provvedere in tal senso; da individuarsi nell’esito finale del giudizio (il ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1023/05 cit. e’ stato respinto nella sua parte piu’ importante);

nonche’ nella peculiarita’ e complessita’ in fatto della fattispecie.

I medesimi elementi autorizzano a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare pure le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed il secondo motivo; e decidendo nel merito, in relazione a motivo accolto, compensa le spese del primo giudizio di cassazione; compensa inoltre le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA