Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16371 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28605-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

I.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1803/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 6/11/2015;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale, Dott. De Augustinis Umberto, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 50/9/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto da I.F. avverso avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria, catastale ed INVIM relativa alla sentenza n. 287/2001 con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto l’acquisto per usucapione di alcuni terreni da parte della contribuente;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, mancando nella stessa la ricostruzione della vicenda processuale, la questione giuridica controversa, le posizioni delle parti ed il procedimento logico-giuridico alla base della decisione;

1.2. la censura è infondata;

1.3. la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007);

1.4. ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera estremamente sintetica, ha ritenuto che l’avviso di liquidazione dovesse essere annullato, confermando la sentenza impugnata, per illegittima tassazione dell’atto D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 8 Tariffa allegata, in quanto l’usucapione costituiva atto a contenuto patrimoniale, non avente effetto traslativo;

1.5. si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, ed i profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. 5315/2015);

2.1. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, artt. 1 e 8, D.L. n. 69 del 1989, art. 23, conv.) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che l’imposta di registro sulla sentenza che accerti l’usucapione non corrisponda alla medesima imposta dei contratti di trasferimento della proprietà;

2.2. la censura è fondata;

2.3. invero, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5749/2018) è nel senso di ritenere che ai sensi del la D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, art. 8, nota 2-bis, i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all’imposta di registro in virtù dell’art. 1 tariffa medesima, relativo agli atti traslativi della proprietà che consegue che la base imponibile deve essere determinata in base alle regole stabilite per detti atti;

2.4. va altresì precisato che l’imposizione conseguente alla sentenza di usucapione ha come presupposto l’atto giudiziale accertativo dell’acquisto della proprietà a titolo originario, emesso, nel caso di specie, successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 68 del 1989, art. 23 che ha introdotto la nota 2 bis dell’art. 8 della Prima Parte della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, dianzi citata, applicabile pertanto al caso in esame;

3. le considerazioni sin qui sviluppate conducono all’accoglimento del ricorso e la sentenza impugnata va cassata;

4. non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;

5. relativamente alle spese di lite va disposta la compensazione degli oneri processuali dei gradi di merito in considerazione deltitenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ponendo invece a carico della contribuente le spese di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la contribuente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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