Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16371 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24930-2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI

PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRFEFETTURA di ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56532/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata i105/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Mauro Longo difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.F. propone ricorso per cassazione contro la prefettura di Roma, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Roma che ha accolto l’opposizione e condannato il Prefetto alle spese in Euro cento.

Il ricorso denunzia: 1) violazione degli artt. 287, 288, 91 c.p.c. e mancata integrazione del contraddittorio ma è preliminare il rilievo che, a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006, andava proposto appello.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronunzia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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