Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16371 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11092/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1258/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Sicilia che il 24 marzo 2015 ha ritenuto fondata la domanda della Dott. V.A., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2004 al 2007 2008. La contribuente non si difende.

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e segg.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata con attrezzature minimali e le prestazioni di una segretaria (motivo 1).

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di una lavoratrice generica (segretaria), il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente.

Di contro è palese l’omessa considerazione da parte dei giudici di appello di uno dei motivi di gravame, cioè quello relativo alla tardività della domanda di rimborso per il versamento effettuato il 23 luglio 2003; ciò integra un vizio di omessa pronuncia che determina error in procedendo, ben censurato dalla difesa erariale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (motivo 2). Le altre ragioni di ricorso, centrate sulla questione declinata sotto diversi profili (motivi 3-4), restano assorbite.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo, assorbimento degli altri e cassazione in parte qua della sentenza d’appello con rinvio al giudice compente per l’esame del motivo di gravame pretermesso e la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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