Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16370 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 26/07/2011), n.16370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo 46-48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari in data 4 agosto

2009, nel procedimento n. 94/2009 Ruolo Generale Affari Camera di

Consiglio;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. RUSSO Libertino Alberto, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. A.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Bari in data 4 agosto 2009 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 con il quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo presentato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti alla Corte dei Conti in data 10 gennaio 2000 e non ancora definito pur essendo decorsi circa nove anni;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di merito ha rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente non ha neppure dimostrato la pendenza davanti al giudice amministrativo del giudizio che lo riguardava e che la facoltà della parte di chiedere l’acquisizione degli atti del procedimento in cui si assume essersi verificato il ritardo non esonera la medesima dall’onere di dimostrare almeno la propria effettiva partecipazione al giudizio;

con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente, premesso di avere nel caso di specie fatto richiesta di acquisizione del fascicolo relativo al giudizio presupposto, deduce che nel giudizio per equa riparazione non può essere ascritta alla parte qualsiasi carenza probatoria che sia superabile con l’esercizio da parte del giudice dei suoi poteri d’iniziativa d’ufficio;

3. il ricorso appare manifestamente fondato; infatti, in tema di equa riparazione, ove la parte si sia avvalsa della facoltà – prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 5, – di richiedere alla corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo; difatti la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., prescelto dal legislatore) spetta al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto – verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata (Cass. 2005/21093), tenuto anche conto che nel modello processuale della L. n. 89 del 2001 sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere (Cass. 2005/18603);

3.1. nel caso di specie, la Corte di merito – affermando che il ricorrente non ha dimostrato la pendenza davanti al giudice amministrativo del giudizio che lo riguardava e che la facoltà della parte di chiedere l’acquisizione degli atti del procedimento in cui si assume essersi verificato il ritardo non esonera la medesima dall’onere di dimostrare la propria effettiva partecipazione al giudizio – non si è uniformata all’orientamento sopra richiamato;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare – determinata in nove anni la durata complessiva del giudizio presupposto, promosso il 10 gennaio 2000 e non ancora definito alla data del 2 febbraio 2009 – il periodo di durata non ragionevole va fissato in sei anni, previa detrazione dalla durata complessiva del termine ragionevole di tre anni per il giudizio di primo grado alla stregua del criterio applicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza di questa Corte;

che il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di sei anni, l’indennizzo di Euro 5.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente;

ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito in favore del procuratore del ricorrente, avv. Francesco De Paola, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle spese del giudizio di merito in favore del procuratore del ricorrente, avv. Francesco De Paola, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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