Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16370 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 185, presse lo studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELEE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI PALMA VINCENZO giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE SOMMA VESUVIANA, ANDREOZZI NICOLA DITTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3534/2004 del GIUDICE DI PACE di

SANT’ANASTASIA, emessa il 18/12/2004, depositata il 20/12/2004

R.G.N. 2727/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dai Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità e

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato il 02/04/2004 alla controparte epigrafata, l’istante evocava in giudizio il convenuto summenzionato, deducendo che il (OMISSIS) e alle ore 11,30 circa, in (OMISSIS)) alla Via (OMISSIS), strada pubblica con lavori in corso per rifacimento dei marciapiedi, mentre usciva regolarmente dal proprio viale con la sua autovettura BMW serie 3, tg. (OMISSIS), urtava dei chiusini di presa dell’acquedotto completamente tirati fuori dalla propria sede (posti sulla predetta strada pubblica), riportando danni di natura meccanica nonchè di carrozzeria.

Tanto premesso, l’istante chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto Ente, proprietario della strada pubblica, e di condannare quest’ultimo, al risarcimento dei danni quantificati in Euro 514,57, oltre gli interessi dalla domanda e vinte le spese.

Nonostante la costituzione in mora con la richiesta di risarcimento danni depositata il 27/01/2004, il Comune di Somma Vesuviana, Ente proprietario della strada lungo la quale si era verificato il sinistro, non provvedeva al risarcimento dei danni lamentati.

Il Comune si costituiva chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda perchè infondata in fatto e in diritto ed, in via subordinata, la riduzione della pretesa risarcitoria, ricorrendo la fattispecie del concorso di colpa, ex art. 2054 c.c.. Inoltre chiedeva, preliminarmente, di chiamare il causa della Ditta Andreozzi Nicola, appaltatrice dei lavori di sistemazione e rifacimento dei marciapiedi.

Il Giudice autorizzava la chiamata della Ditta appaltatrice dei lavori.

Si costituiva per la convenuta l’avv. Pasquale Piccolo che si riportava alla comparsa di costituzione e risposta.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con l’escussione del teste di parte attorea, Sig. A.G., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione”.

Con sentenza 18.12.04 – 20.12 04 il Giudice di Pace di S. Anastasia provvedeva come segue:

“… definitivamente pronunziando sulla domanda, secondo equità, proposta da A.A. nei confronti dei convenuti e sulle precisate conclusioni, così decide:

1) rigetta la domanda;

2) compensa integralmente le spese di lite;

3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione A.A..

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo A.A. denuncia “VIOLAZIONE art. 112 c.p.c. IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., n. 5.” Esponendo doglianze da riassumere come segue. Il Giudice di Pace assume che la situazione in questione “non può ritenersi concretizzare la fattispecie dell'”insidia e trabocchetto” atteso che, in merito al requisito dell’imprevedibilità sia per le dimensioni che per il posizionamento dei chiusimi, deve escludersi che il guidatore, fuoriuscendo dal suo viale, in retromarcia, alle ore 11,00 (in pieno giorno con condizioni atmosferiche buone) ad una andatura moderata, non fosse in condizioni di prevedere (e di conoscere) ed evitare il pericolo”. La motivazione è fondata sull’immotivato assunto che non sussiste il requisito della imprevedibilità per le dimensioni dei chiusini di circa 35 era (non appare chiaro come abbia potuto rilevare la misura di detti chiusini dai rilievi fotografici) e sull’apodittica convinzione che qualsiasi ora diurna, equivalga a condizioni atmosferiche buone ed a piena luminosità (il che non è affatto scontato nei mesi invernali). Aggiungasi poi, che il Giudice di Pace contraddice la deposizione del teste, presente, invece, sul luogo al momento dell’evento, che l’impatto con i chiusini dell’acquedotto sia venuto in una manovra di retromarcia (il teste invece afferma che l’auto non usciva in retromarcia) ad una velocità non moderata e non proporzionata alle condizioni di viabilità della strada. La causa petendi era prospettata come responsabilità aquiliana dei convenuti, mentre il Giudice di Pace ha inquadrato l’azione con i requisiti dell’insidia e trabocchetto, azione che non trova riscontro nè nella domanda nè nelle risultanze istruttorie.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE art. 132 c.p.c. PER OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., nn, 3, 5” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Nel ragionamento del Giudice di Pace vi è il mancato esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti. Difatti, dall’istruttoria espletata, dalla domanda di parte attrice, nonchè dalla chiamata in causa della DITTA ANDREOZZI Nicola, nei cui confronti è estesa la domanda attrice per il rapporto di comunanza, da parte del Comune di Somma Vesuviana è emersa la circostanza chiara e incontrastata della responsabilità o della corresponsabilità della Ditta ANDREOZZI. Il teste nella sua deposizione ha chiarito e precisato più di una volta che la manovra di uscita dell’auto BMW dal cancello di ingresso dell’abitazione dell’istante è avvenuta su richiesta e direzione di un operaio della Ditta, e sotto vigilanza di un impiegato comunale, inducendo l’istante, inconsapevole delle effettive condizioni della strada e degli ostacoli non visibili, perchè non segnalati, a fare pieno affidamento sulle “capacità” dell’operaio.

I motivi di ricorso non possono essere accolti.

Essi sono infatti inammissibili nella misura in cui si basano su vizi logici ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto, premesso che la motivazione in concreto sussiste, e non è meramente apparente poichè la ratio decidendi emerge chiaramente, non è ammissibile (contro la sentenza in questione, dichiaratamente pronunciata secondo equità) la denuncia di ulteriori vizi attinenti alla logica della motivazione.

Le doglianze sono inoltre comunque inammissibili (si è di fronte ad una ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità) pure nella misura in cui si basano su specifiche risultanze istruttorie di cui non viene riportato ritualmente il contenuto; infatti, come questa Corte ha osservato più volte (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009) ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell’autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca vizi della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Le residue doglianze sono prive di pregio in quanto i vizi lamentati non sussistono.

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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