Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1637 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29460-2017 proposto da:

I.F.R., M.E., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

LORENTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

P.A., C.G., I.G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3318/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole questioni ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2000 I.R. patì danni alla persona in conseguenza d’un sinistro stradale. Per ottenerne il risarcimento convenne dinanzi al Tribunale di Milano il conducente ed il proprietario del veicolo antagonista ( C.G. e P.A.) ed il loro assicuratore della r.c.a. (la società Levante Norditalia s.p.a., che in seguito muterà ragione sociale in Amissima s.p.a.; dora innanzi, sempre e comunque, “la Amissima”).

3. Con sentenza 28.2.2006 n. 2775 il Tribunale di Milano accolse la domanda.

Sia prima dell’introduzione del giudizio, che durante il corsa di questo, la Amissima pagò al danneggiato vari acconti, per un totale di 601.948,04 curo.

4. La sentenza di primo grado venne appellata dalla Amissima, la quale sostenne di avere versato somme superiori a quelle liquidate dal Tribunale, e chiese la restituzione dell’eccedenza.

Nel corso del giudizio d’appello, deceduto I.R., la sua domanda venne coltivata da due dei tre eredi, ovvero M.E. e I.F.R..

Con sentenza 20.6.2011 n. 2218 la Corte d’appello di Milano rideterminò il credito risarcitorio, rigettando (implicitamente) la domanda di restituzione.

5. La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione dalla Amissima e questa Corte, con sentenza 29.7.2015 n. 16044, la cassò con rinvio.

Ritenne questa Corte, nella suddetta decisione, che la Corte d’appello avesse errato nel rigettare la domanda di restituzione formulata dalla Amissima, senza prima avere calcolato gli acconti pagati dall’assicuratore, ed accertato la sussistenza o meno di un’eccedenza nei pagamenti.

6. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 14.7.2017 n. 3318, provvide ad eseguire il calcolo demandatole da questa Corte, adottando il seguente metodo:

(a) devalutò tutti i crediti del danneggiato alla data del sinistro;

(b) devalutò tutti gli acconti pagati dall’assicuratore alla data del sinistro;

(c) sottrasse gli acconti devalutati (b) dai crediti devalutati (a).

all’esito di questo calcolo la Corte d’appello accertò che l’assicuratore aveva pagato acconti per un importo) superiore al credito del danneggiato per 182.000 Euro (in moneta devalutata alla data del sinistro). di conseguenza condannò gli eredi del danneggiato a restituire all’assicuratore tale importo, maggiorato di “interessi e rivalutaione”.

7. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da Elisabetta desiano e da I.F.R., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la Amissima.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano sia il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia quello di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Assumono violato l’art. 1224 c.c..

Nella illustrazione del motivo (pp. 9-17 del ricorso) lamentano in sostanza che la Corte d’appello, per stabilire se la Amissima avesse o no pagato somme eccedenti il credito risarcitoti, ha completamente omesso di tenere conto degli effetti della mora, vale a dire della svalutazione monetaria e degli interessi compensativi.

Ciò in quanto la Corte d’appello ha effettuato il calcolo del credito residuo sottraendo gli acconti pagati dall’assicuratore (devalutati al momento del sinistro) dal credito attoreo (anch’esso devalutato al momento del sinistro): ed avendo riscontrato un’eccedenza dei primi sul secondo, ha concluso che il credito risarcitorio era estinto, e che la Amissima avesse diritto alla restituzione dell’eccedenza.

Così giudicando, proseguono i ricorrenti, la Corte d’appello non ha tuttavia tenuto conto:

(a) degli interessi (compensativi) e della rivalutazione maturati dalla data del sinistro al pagamento del primo acconto, e calcolati sull’intero credito risarcitorio;

(b) degli interessi (compensativi) e della rivalutazione maturati dalla data del pagamento del primo acconto a quella di pagamento del secondo, e calcolati sul credito risarcitorio residuo detratto il primo acconto; e così via per i successivi acconti.

1.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia, il motivo è infondato.

Oggetto del secondo giudizio di appello era lo stabilire se la 11missima avesse o non avesse diritto alla restituzione di somme indebitamente pagate, e su tale domanda la Corte d’appello si è pronunciata.

1.3. Quanto alla lamentata violazione di legge, è utile premettere all’esame di essa che la norma la cui violazione è invocata dai ricorrenti (l’art. 1224 c.c.) non viene in rilievo nel presente giudizio: quella norma, infatti, disciplina gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie (obbligazioni di valuta), cioè quelle che al momento in cui sorgono sono già determinate in denaro, o determinabili con un mero calcolo matematico, senza bisogno di alcuna aestimatio da parte del giudice.

Il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, invece, costituisce una obbligazione di valore: una obbligazione, cioè, il cui contenuto è determinato con riferimento ad un qualcosa che deve essere misurato (mensuratum) e che richiede una misurazione da parte del giudice, ovvero l’operazione di liquidazione, od aestimatio che dir si voglia.

L’erronea individuazione della norma violata non nuoce, tuttavia, nel presente giudizio ai ricorrenti: ed infatti l’illustrazione del motivo è chiara ed inequivoca nel prospettare l’errore che si assume commesso dalla Corte d’appello. Ciò consente a questa Corte, in virtù del principio jura novit curia, di individuare ex officio la norma che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, deve ritenersi violata. Tale norma è l’art. 1223 c.c., nella parte in cui stabilisce che il risarcimento deve comprendere tanto la perdita subìta, quanto il mancato guadagno (c.d. principio di integralità od indifferenza del risarcimento).

1.4. Nel merito, il motivo è fondato.

11 debitore dell’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).

Tuttavia il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d’un aobbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s’applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).

Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti.

Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:

(a) pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;

(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).

1.5. Queste regole ovviamente debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno acta, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. In quest’ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez. un. 1712/95, cit..

Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.

E’ dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:

(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale;

(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell’acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell’acconto.

Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);

(b) detrarre l’acconto dal credito;

(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:

(c’) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto;

(c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

1.5. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti jus receptum: in tal senso si vedano Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014.

Nelle decisioni appena ricordate, ed in particolare nella motivazione di Cass. 9950/17 e Cass. 14311/18, si aggiunge che nei suddetti termini deve ritenersi superato il precedente (isolato) di questa Corte, secondo cui “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (…) devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (…) che l’acconto versato; detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d interessi compensativi). (Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011).

Tale criterio non appare infatti sostenibile, perchè incoerente con la ratio e lo scopo doli principi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno.

1.6. Ciò posto in generale, si rileva che la Corte d’appello nella sentenza impugnata ha applicato solo parzialmente i suddetti principi. La Corte d’appello, infatti, ha correttamente reso omogenei il credito e gli acconti, devalutandoli alla data del sinistro e sottraendo i secondi dal primo.

Ha, però, trascurato di tenere conto in tale calcolo della mora già maturata a favore del creditore tra la data del sinistro e quella di pagamento del primo acconto, e poi della ulteriore mora maturata sul capitale residuo (detratto il primo acconto) tra la data di pagamento del primo acconto e quella di pagamento del secondo; e così via per i successivi.

In sostanza la Corte d’appello, col criterio adottato, ha sterilizzato il credito risarcitorio vantato dall’attore dagli effetti della mora.

1.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà a defalcare gli acconti pagati dalla Amissima dal credito risarcitorio applicando i principi di diritto sopra indicati, e dunque calcolando separatamente, e poi sommando, il credito in conto capitale ed il credito da mora debendi. Il credito in concreto capitale andrà calcolato col seguente criterio:

(a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all’indice FOI calcolato dall’Istat;

(b) rivalutando tutti gli acconti alla data della decisione in base all’indice FOI calcolato dall’Istat;

(c) sottraendo l’importo (b) dall’importo (a).

1.8. Il credito da mora debendi andrà invece calcolato col seguente criterio:

(a) applicando un saggio scelto equitativamente sull’intero credito risarcitorio, espresso in moneta dell’epoca del sinistro, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento del primo acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell’epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell’epoca del pagamento del primo acconto;

(b) applicando un saggio scelto equitativamente sul credito rimanente dopo la sottrazione del primo acconto, espresso in moneta dell’epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento) del secondo acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell’epoca del pagamento del primo acconto, e il medesimo) credito espresso in moneta dell’epoca del pagamento del secondo acconto;

(c) ripetendo l’operazione sub (b) per i successivi segmenti temporali intercorsi tra il pagamento dei vari acconti.

1.9. Compiute le operazioni che precedono, la stima dell’eventuale differenza a favore del creditore o del debitore andrà effettuata sommando algebricamente:

(a) il capitale residuo, determinato coi criteri di cui al p. 1.7;

(b) il complessivo danno da mora, determinato coi criteri di cui al p. 1.8.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Il secondo motivo, concernente la regolazione delle spese di lite, resta assorbito.

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 gennaio 2020

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