Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1637 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24356-2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

221, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIULIANO, rappresentato

e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2348/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 6/02/2015, depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2348/17/15, depositata il 6 marzo 2015, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Benevento – dall’avv. G.L. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Benevento, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per Irap dichiarata, ma non versata per l’anno 2009.

Avverso la pronuncia della CTR l’avv. G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Valenza decisiva ed assorbente riveste l’esame del terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 nella parte in cui la decisione impugnata lo ha ritenuto soggetto passivo Irap, ravvisando il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo, unicamente nella mera ricorrenza di compensi corrisposti a terzi nel periodo di riferimento per Euro 13871,00, ed evidenziando lo stesso periodo quote di ammortamento per Euro 13892,00.

Il ricorrente si duole in proposito del non avere la CTR rilevato che i compensi a terzi riguardavano la retribuzione di una segretaria di studio part-time, con funzioni limitate al ricevere i clienti in studio e nel rispondere al telefono e nel non aver tenuto la sentenza impugnata conto del fatto, come da fatture prodotte, che la maggior parte delle spese per l’acquisto di beni era funzionale al rifacimento degli impianti dell’appartamento in cui il professionista aveva trasferito in quell’anno il proprio studio, provvedendone all’arredamento nel minimo indispensabile.

Il motivo è manifestamente fondato.

Premesso che le circostanze in fatto indicate dal ricorrente sono incontroverse tra le parti, la decisione impugnata si è posta in contrasto con i principi esposti in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, come da ultimo affermati ancora dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

La decisione impugnata, che ha riscontrato l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap per il solo fatto che siano stati corrisposti compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività professionale e per avere il ricorrente acquistato beni ritenuti eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività dell’organizzazione, senza alcun riferimento, quanto al primo profilo, alle mansioni meramente esecutive del dipendente ed alla non incidenza della maggior parte delle spese sostenute per l’acquisto di beni all’organizzazione dell’attività, si è dunque discostata dal succitato principio di diritto.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Possono essere compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, in considerazione della sopravvenienza, in pendenza del giudizio di legittimità, della succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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