Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1637 del 19/01/2022
Cassazione civile sez. trib., 19/01/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 19/01/2022), n.1637
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9802/2012 R.G. proposto da:
Solvay Solutions Italia spa, già Rhodia Italia srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avvocati Tonio Di Iacovo e Delia Berto, in sostituzone dell’avv.
Andrea Russo, con domicilio eletto in Roma, via Castro Pretorio n.
122, presso lo studio dei difensori;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente/ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 150/44/11, depositata il 19 ottobre 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre
2021 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l’estinzione
del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 249/29/2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso di Rhodia Italia spa contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale deducendo tre motivi.
Nelle more del giudizio la società contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, dapprima depositando istanza di sospensione del giudizio medesimo e successivamente documentazione attestante l’avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali correlativi.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Bisogna rilevare che la società contribuente, nei termini rispettivamente previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 6-8-10, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l’adempimento degli obblighi da dette disposizioni legislative previste (domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento della prima rata), desumendosi in particolare da quest’ultima che la procedura di definizione agevolata ha, esattamente, avuto riguardo all’atto impositivo oggetto di questo processo ((OMISSIS)).
Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12-13, (rispettivamente, 31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le spese a carico delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022