Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16369 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.N. (OMISSIS), Z.R. (OMISSIS),

Z.B. (OMISSIS), Z.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato VILLA

RAFFAELE, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti Dott.

R.G. e Dott.ssa M.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che

la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

ASSITALLA S.P.A. (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale Avv.

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato TROPIANO MAURIZIO, che

la rappresenta e di fende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4570/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 08/06/2005, depositata il

26/10/2005 R.G.N. 5955/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal. Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito l’Avvocato TROPIANO MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato rispettivamente il 29 e 31-10-96 Z.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la RAS. SpA, C.V. e l’Assitalia SpA in qualità di Impresa designata dal FGVS, rispettivamente società assicuratrice, proprietario conducente dell’autocarro Fiat 109/14 tg (OMISSIS) e Impresa designata dal FGVS, chiedendone la condanna, solidale per i primi due, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente verificatosi il (OMISSIS) alle ore 5,25 circa in (OMISSIS) SS (OMISSIS) con direzione Roma Km 2. Esponeva l’attore che, nel luogo e data di cui sopra, mentre percorreva a bordo della propria autovettura VW Passat tg. (OMISSIS) a moderata velocità e in prossimità del margine destro della propria semi carreggiata, veniva a collisione con la parte anteriore sinistra della carrozzeria con la fiancata sinistra di un “fuoristrada” che, proveniente dal senso opposto di marcia, nell’effettuare uno spericolato sorpasso in curva, invadeva completamente l’opposta corsia cagionando l’urto mentre iniziava a riportarsi sulla propria destra; che il conducente di tale autoveicolo, dopo l’urto, si dava alla fuga facendo perdere le proprie tracce; che quasi contemporaneamente mentre l’autovettura da lui condotta per gli effetti dinamici dell’urto si trovava ferma sul margine destro della strada, con la parte anteriore rivolta verso la linea di mezzeria, e occupando solo parzialmente la corsia, sopraggiungeva il sopradetto autocarro condotto dal C., il quale, per effetto del mancato rispetto della distanza di sicurezza e della velocità eccessiva, non riusciva ad arrestare il mezzo, investendo così violentemente la VW Passat provocandone lo scarrocciamento per 10,50 m circa;

che egli riportava gravissime lesioni personali per le quali era immediatamente ricoverato al PS dell’Ospedale di Formia e dalle quali residuavano ingenti postumi permanenti. Il C. rimaneva contumace. Si costituivano entrambe le assicuratrici La RAS. SpA, dedotto che il sinistro si era verificato a causa dell’invasione della corsia percorsa dall’autovettura dello Z. da parte del veicolo rimasto sconosciuto, chiedeva il rigetto della domanda e in subordine che si tenesse conto unicamente dei danni cagionati da proprio assicurato. L’Assitalia SpA nella qualità, dedotto al contrario che il sinistro si era verificato esclusivamente a causa della condotta di guida del C., chiedeva altresì il rigetto della domanda verso di essa avanzato Nel corso del giudizio, deceduto lo Z. il (OMISSIS), intervenivano volontariamente, con comparsa del 16/11/98, i di lui eredi A.N. e R., B. e Z.M. riportandosi alle conclusioni già avanzate (con la sola decurtazione del quantum originariamente richiesto in L. 1.500.000.000 a L. 900.000). Il Tribunale, istruita la causa con prova testimoniale e CTU medico-legale, dichiarato il C. unitamente a conducente del veicolo rimasto sconosciuto, condannava la R.A.S. SpA in solido col C. stesso, al pagamento della metà della somma totale di L. 431.470.000 e l’Assitalia SpA al pagamento della residua metà di tale somma nonchè al pagamento delle spese di giudizio anch’esse al 50%. Contro detta decisione proponeva appello l’Assitalia SpA avanzando due motivi e chiedendo che in parziale riforma della sentenza impugnata venisse ridotto il quantum liquidato nei limiti di giustizia avuto riguardo all’effettiva durata di vita dell’avente diritto con conseguente condanna degli eredi Z. al rimborso di quanto percepito in più oltre accessori. Si costituiva la R.A.S. SpA chiedendo anch’essa a mezzo di appello incidentale all’uopo svolto e sulla base di motivi sostanzialmente identici a quelli avanzati dall’Assitalia Spa, ridursi congruamente la somma determinata a titolo di risarcimento del danno sulla base della effettività del danno stesso e quindi condannarsi gli eredi Z. alla restituzione delle somme risultanti dalla differenza tra quanto ad essi versato e quanto effettivamente dovuto oltre accessori. Si costituivano altresì gli eredi Z., appellati, nonchè l’Avv. Vincenzo Giuliano contestando i motivi avanzati dalle due assicurataci e chiedendo il rigetto dell’appello. Svolgevano altresì appello incidentale a mezzo del quale chiedevano la riforma della sentenza appellata con il riconoscimento delle seguenti somme: “per il danno biologico permanente L. 1.608.750.000; per l’incapacità temporanea assoluta L. 12 000.000; per l’incapacità temporanea parziale L. 5.000.000; per il danno alla capacità lavorativa specifica L. 700.000.000; per il danno morale L. 812.875.000, oltre rivalutazione monetaria della somme ed interessi. Per le spese del primo grado del Giudizio L. 33.526.961, oltre IVA. e C.A.P. da distrarsi a favore dell’Avv. Vincenzo Giuliano, antistatario”.

La Corte, assunte le conclusioni, riteneva la causa per la decisione all’udienza del 23-2-2005 concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Con sentenza 8 giugno 26 ottobre 2005 la Corte Appello di Roma così decideva:

“definitivamente giudicando sull’appello principale e sugli appelli incidentali proposti rispettivamente il primo da Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia SpA e i secondi da R.A.S. – Riunione Adriatico, di Sicurtà SpA e da A.N., Z.R., Z.B. e Z.M. contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 28977/00 e in riforma della stessa per quanto di ragione, condanna, per i titoli di cui in motivazione A.N., Z.R., Z.B. e Z.M. in solido fra loro alla restituzione in favore di Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia SpA della somma di Euro 76.519,61 oltre interessi legali dal 06-06-01 al saldo e in favore di R.A.S. -Riunione Adriatico di Sicurtà SpA della somma di Euro 74.743,85 oltre interessi legali dal 15-01-01 al saldo; dispone la distrazione in favore dell’avv. Vincenzo Giuliano delle spese liquidale in primo grado, compensa integralmente tra le parti te spese del grado”.

Avverso detta sentenza A.N., Z.R., Z.B. e Z.M. hanno proposto ricorso per Cassazione.

Ha resistito con controricorso la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a..

Ha resistito con controricorso anche l’ASSITALIA Le Assicurazioni d’Italia s.p.a..

La Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. e l’ASSITALIA Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto respinta la tesi dell’ASSITALIA secondo la quale la procura rilasciata dai ricorrenti in calce al ricorso sarebbe irrituale ed in particolare priva del requisito della specialità; e ciò in quanto va confermato il seguente principio di diritto (pienamente applicabile nella fattispecie): “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ., deve ritenersi soddisfatto qualora, pur non contenendo uno specifico richiamo al ricorso, essa sia stata apposta in calce o a margine dello stesso, in modo tale da porsi in relazione fisica con l’atto cui inerisce e da formare con esso un documento unitario, senza che assuma alcun rilievo l’eventuale mancanza della data, la quale, avendo la funzione di attestare che la procura è stata rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso, può essere desunta anche “aliunde”, come nell’ipotesi in cui la procura risulti anche dalla copia notificata, ovvero in tale copia se ne dia atto mediante attestazione dell’ufficiale giudiziario” (Cass. Sentenza n. 6687 del 24/03/2006).

A.N., Z.R., Z.B. e Z.M., con il primo motivo, denunciano “Nullità della sentenza del giudice di Appello per violazione dell’art. 267 c.p.c. (vizio di costituzione del giudice) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” esponendo le seguenti doglianze.

La causa di appello sin dall’inizio è stata assegnata al Consigliere relatore Dott. Timpano. Tuttavia quest’ultimo, senza che vi fosse alcun provvedimento di sostituzione con altro Consigliere, non ha mai presenziato ad alcuna udienza collegiale. Nel corso della prima udienza il collegio era formato dai Consiglieri Verzillo – La Greca – Di Carlo, all’udienza del 10 aprile 2003 il Collegio era composto dai Consiglieri Santoro – Mugnano – La Greca e all’udienza fissata per la discussione tenutasi, in data 12 novembre 2003 veniva celebrata dai Consiglieri Azara – La Greca – Mugnano e rinviata, per sostituzione del Consigliere Magaldi con il Consigliere Mugnano, all’udienza del 23 febbraio 2005. Quest’ultima udienza, quindi, è da considerarsi come prosecuzione dell’udienza di discussione, nel qual caso vige il principio di immutabilità del collegio giudicante. Ne deriva che risulta violato l’art. 25 Cost., comma 1, la quale dispone che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Inoltre il Consigliere Dott. Mugnano Mario, che dal registro generale della cancelleria risulta consigliere relatore, non ha poi fatto parte del Collegio che ha deliberato in Camera di consiglio in data 08 giugno 2005 la sentenza qui impugnata. Al suo posto risulta la sostituzione con la Dott.ssa Mirra M.Teresa e quale Consigliere estensore il Dott. Di Carlo Remo.

Il primo motivo non può essere accolto.

Le doglianze sono infatti inammissibili in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, applicabile anche in materia processuale, le parti ricorrenti hanno omesso di riportare il contenuto dei verbali e degli altri atti processuali in questione (cfr. tra le altre Cass n. 14262 del 28/07/2004; cfr. Cass. a SEZ. U n. 956 del 16/06/2003; Cass. Sentenza n. 4849 de 27/02/2009).

Una ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità consiste nella mancanza di sufficiente compiutezza delle doglianze.

In particolare è opportuno aggiungere che le censure connesse al rinvio suddetto (“… Quest’ultima udienza, quindi, è da considerarsi come prosecuzione dell’udienza di discussione, nel qual caso vige il principio di immutabilità del collegio giudicante …”) sono (così come esposte) inammissibili per genericità pure in quanto inidonee a configurare (anche in astratto) il vizio denunciato, dato che neppure precisano quale attività processuale era stata espletata nelle varie udienze in questione (ad es. si afferma che l’udienza in data 12 novembre 2003 era stata “… fissata per la discussione…” ma non si dice quando detta discussione vi è stata effettivamente; anche se quest’ultima circostanza deve ritenersi decisiva).

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “nullità della sentenza (ex art 360 c.p.c., n. 4) per omessa indicazione nella stesura della sentenza del grado di appello del nominativo di una parte processuale” assumendo che l’appellato contumace C.V., condannato in solido nel processo di primo grado con la RAS S.p.A., al quale è stato notificato sia l’appello principale che gli appelli incidentali, non risulta menzionato nella sentenza; e che di conseguenza la sentenza deve ritenersi viziata perchè il Collegio ha omesso di indicare il nominativo di una parte processuale, seppure contumace, nei confronti della quale la sentenza stessa spiega effetti incidenti sulla di lei sfera giuridica.

Anche il secondo motivo è privo di pregio, apparendo indubbio che si è di fronte ad un mero errore materiale che non ha comportato alcuna nullità (tra l’altro è palese che non si è verificata nessuna reale violazione di diritti difensivi di taluna delle parti).

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano “violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 – 1226, 2056, 2057 e 2059 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), riguardanti in particolare il riconoscimento della liquidazione da parte della Corte di Appello di Roma a favore degli eredi Z. del danno jure ereditario e jure proprio relativi al danno biologico, danno da invalidità permanente, danno estetico, danno relazione, danno da inabilità assoluta e parziale al 50% nonchè del danno morale e patrimoniale, in quanto la sentenza impugnata non consente di ricostruire i percorsi argomentativi seguiti dalla Corte di Appello per determinare il quantum del risarcimento”, esponendo censure da riassumere (con riferimento ai punti principali) come segue. Il giudice di appello ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto tenere in giusta considerazione la circostanza della morte del danneggiato durante il giudizio, ancorando la liquidazione dei danni non alle speranze di vita ma all’effettività della stessa, in quanto la morte di Z.V., non è avvenuta per cause ricollegabili all’evento de quo. Questa tesi non è condivisibile perchè carente di approfondimenti sul determinismo degli eventi; difatti, seppure è vero che il sinistro non ne causò la morte immediata, che sopravenne nel 16 febbraio 1998 è comunque vero che questa, per il tipo di lesioni riportate, può essere ricollegabile all’incidente. Sulla base delle osservazioni del CTU, non si può escludere che lo Z. sia deceduto per cause dipendenti dalle lesioni riportate nel sinistro del (OMISSIS). La causa del decesso dello Z. (EDEMA POLMONARE E ARRESTOCARDIO CIRCOLATORIO) è compatibile con le lesioni predette. Su tale questione il CTU non ha dato alcuna risposta ed il Giudice di prime cure non ha motivato. Lo stato “quasi vegetativo” in cui si è trovato lo Z. all’età di 57 anni, ha certamente provocato una condizione di prostrazione fisica e psicologica con gravi ripercussioni sul generale stato di salute. Inoltre, proprio le gravi conseguenze dell’incidente indebolendo fortemente lo Z., gli hanno impedito di poter sottoporsi ad un intervento chirurgico che sicuramente lo avrebbe salvato. Quanto alla quantificazione del danno, la Corte di Appello erroneamente ha censurato la richiesta finale formulata dagli eredi Z. nella propria comparsa, perchè non risulta fondata su alcun parametro esplicitato, “dovendosi osservare peraltro che la richiesta non tiene alcun conto di un parametro fondamentale che è quello dell’età, che è invece del tutto rettamente tenuto presente dalle tabelle Rossetti nel senso di una diminuzione in progressione aritmetica dell’entità del risarcimento in ragione del progredire dell’età e che assicura il giusto risarcimento tenendo conto dell’effettività del danno”. Il danno alla vita di relazione (non considerato nella impugnata sentenza), è poi una componente importante de danno.

Anche il motivo di ricorso in esame non può essere accolto.

Infatti la decisione si sottrae (con riferimento a tutti i punti oggetto di censure) al sindacato di legittimità in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Quanto alla correttezza giuridica va rilevato in particolare che appare conforme (anche) al seguente principio di diritto (valido, in linea generale, per ogni genere di danno alla persona): “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest’ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. (Nella specie, in cui la persona vittima di un incidente stradale era deceduta nei giorni successivi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che il danno biologico trasmissibile “iure hereditatis” dovesse calcolarsi non sulla base della sua aspettativa di vita media, bensì in relazione all’effettiva vita residua goduta)”. (Cass. Sentenza n. 23053 del 30/10/2009).

E’ opportuno aggiungere che le censure basate su congetture (in quanto rette ad es. da espressioni come “… può essere ricollegabile …” oppure “….non si può escludere che…'”) o consistenti, in ultima analisi, in una diversa valutazione delle risultanze processuali (per di più talora apodittica, come nell’espressione: “…Non vi è dubbio che..”) sono inammissibili prima ancora che prive di pregio.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

La peculiarità e la complessità in fatto della fattispecie autorizzano a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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