Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16369 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24705-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2380/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate, lamentando violazione dell’art. 2719 c.c. e art. 214 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui (per quanto ancora interessa) è stato dichiarata illegittima l’iscrizione ipotecaria notificata a S.M. da Equitalia Sud spa per crediti di essa ricorrente, in ragione del fatto che, a fronte del disconoscimento della conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione preventiva d’iscrizione, essa ricorrente non aveva prodotto il documento originale;

2. il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in riferimento all’art. 2719 c.c. e art. 214 c.p.c., l’Agenzia, con il primo motivo di ricorso, sostiene che la CTR abbia errato nell’attribuire effetto al disconoscimento che, essendo stato espresso in modo assolutamente generico (“…l’ufficio si è limitato a depositare una relata di notifica in fotocopia che in questa sede viene formalmente disconosciuta in uno prodotta in copia semplice rispetto all’originale ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 215 c.p.c. nonchè dell’art. 2719 c.c….’), avrebbe dovuto esserne considerato privo;

2. il motivo è fondato. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere espresso, a pena di inefficacia, con puntuale riguardo all’elemento o agli elementi della copia, al quale o ai quali il disconoscimento è riferito non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass. 16577/2019; Cass. 27633/2018). Ciò posto, nel caso di specie, la CTR ha errato ad annettere effetto al disconoscimento all’originale della copia della relata di notifica, malgrado si trattasse di disconoscimento espresso in termini (sopra riportati) del tutto generici;

3. il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, il secondo motivo di ricorso resta assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa deve essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con rigetto dell’iniziale ricorso del contribuente;

4. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

5. in ragione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), il contribuente deve essere condannato a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna il contribuente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta con modalità da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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