Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16369 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11080/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIA SONIA

VULCANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1136/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Piemonte del 4.11.2015 laddove conferma in favore di C.E., “intermediario nei sercizi di consulenza alle imprese”, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2003 al 2007. Il contribuente si difende con controricorso e memoria.

Col ricorso si censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione nonostante la disponibilità di un complesso compendio organizzativo che prevedeva, sul piano dei beni strumentali, l’utilizzo di bene tre sedi in (OMISSIS).

In effetti, la decisione del giudice regionale si discosta, in punto di falsa applicazione di norme di diritto, dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dunque, il ricorso è fondato laddove, mediante l’utilizzo di tre studi propri, il contribuente impiega beni strumentali globalmente eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP (conf. Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; v. 22852/16, 22103/16).

Le questioni di fatto addotte in memoria dal contribuente (pag. 5-6), nei limiti della natura “chiusa” del giudizio di rinvio (Cass. 19424/15), dovranno essere ivi traguardate attraverso l’applicazione del principio di diritto sopra ribadito.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento e cassazione dell’impugnata decisione con rinvio al giudice competente per più compiuto esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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