Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16368 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16368 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 12462-2012 proposto da:
AHMADZAI HASSAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.
LEONARDI CATTOLICA, 3, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato
FERRARA SILVIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA di ROMA;
– intimata avverso l’ordinanza n. 779/2012 del GIUDICE DI PACE di ROMA
del 6/04/2012, depositata il 12/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

Data pubblicazione: 28/06/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO
1. — Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso del sig.
Hassan Ahmadzai, di nazionalità afgana, avverso l’espulsione

Il sig. Ahmadzai ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolando quattro motivi di censura.
L’autorità intimata non ha svolto difese.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere
relatore ha proposto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata
all’avvocato della parte costituita, il quale ha presentato memoria.
CONSIDERATO
2. — Con i primi due motivi di ricorso si lamenta che il Giudice
di pace non abbia svolto accertamenti, esercitando i suoi poteri
istruttori offidosi sulla circostanza, dedotta dal ricorrente a
fondamento della illegittimità dell’espulsione, che quest’ultima gli era
stata intimata nonostante avesse manifestato, in Questura, l’intenzione
di presentare domanda di protezione internazionale: circostanza la cui
verosimiglianza era arguibile dal fatto che effettivamente la domanda
era stata poi presentata il 24 agosto 2011.
2.1. — La complessiva censura è inammissibile nonostante le
ulteriori considerazioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
E’ infatti inammissibile la deduzione, su cui è incentrata la
complessiva censura, che il ricorrente aveva dichiarato alla polizia
aeroportuale, all’atto del suo ingresso in Italia, di voler presentare
domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Nel
ricorso al Giudice di pace (esaminabile in questa sede trattandosi di
Ric. 2012 n. 12462 sez. M1 – ud. 05-03-2013
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intimatagli con decreto 13 luglio 2011 dal Prefetto di quella città.

profilo processuale) si legge (alle pagg. 2-3) che “il ricorrente ha
dichiarato di non voler far ritorno al suo paese di origine. Questa
dichiarazione, unitamente alla provenienza del sig. Ahmadzai
dall’Afganistan, avrebbe dovuto far sorgere per gli organi di polizia
l’obbligo di informazione in ordine alla possibilità di presentare la

procedura”; e coerentemente le difese del ricorrente in primo grado
contengono la denuncia — poi abbandonata — di violazione, da parte
della polizia, dell’obbligo di informarlo del diritto di presentare
domanda di protezione internazionale. La deduzione di avere invece
immediatamente presentato o dichiarato alla polizia di voler presentare
domanda di protezione (che è cosa diversa dalla mera manifestazione
dell’intento di non rientrare nel proprio paese di origine) costituisce
dunque una versione dei fatti del tutto nuova.
3. — Con il terzo motivo si ripropone la tesi della esposizione del
ricorrente al rischio di persecuzione in caso di rientro nel suo paese,
con conseguente inespellibilità ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286.
3.1. — Il motivo è inammissibile per assoluta genericità, non
essendo minimamente specificati i fatti dedotti a fondamento del
rischio di persecuzione.
4. — Il quarto motivo di ricorso, con cui viene riproposta la
questione della violazione del diritto alla c.d. partenza volontaria
dell’espulso, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2008/115/CE sui
rimpatri, è infondato, rilevando tale questione ai soli fini della
esecuzione dell’espulsione, non anche della legittimità del decreto con
cui essa viene disposta (Cass. 10243/2012, 15185/2012).
5. — Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non v’è
Ric. 2012 n. 12462 sez. M1 – ud. 05-03-2013
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richiesta di protezione internazionale e dare, quindi, avvio alla relativa

luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camer di consiglio del 5 marzo 2013.

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