Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16368 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

SANTA MELANIA 9, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRONE

DANILO e VADI VALENTINO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

D’EASS ASSICURAZIONI S.P.A. IN LCA (OMISSIS), G.L., TORO

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4522/2004 del TRIBUNALE di GENOVA, SEZIONE

SECONDA CIVILE, emessa il 27/07/2004, depositata il 03/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

Con atto di citazione notificato l’11-18/04/2001 il sig. F.M. evocava in giudizio avanti il Giudice di Pace di Pontedecimo la Edileuropa S.n.c., la D’EASS Assicurazioni S.p.A. in L.C.A., la Toro Assicurazioni S.p.A. ed il sig. G.L. per ottenere il ristoro dei danni subiti nell’incidente stradale che così descriveva:

il giorno (OMISSIS) verso le ore 05,40 fattore si trovava, in qualità di trasportato, sul veicolo Furgone Grinta OM, tg. (OMISSIS), di proprietà della Edlieuropa S.n.c. di G.L., in (OMISSIS), sull’autostrada tratto da (OMISSIS) verso (OMISSIS);

nelle suddette circostanze di tempo e di luogo il furgone sbandata ed andava a collidere contro il guard-rail di destra, e più precisamente contro lo spigolo del guard-rail che termina in corrispondenza di uria piazzala;

a seguito dell’urto il sig. F. riportava lesioni personali che richiedevano l’immediato trasporto in ambulanza al P.S. dell’USL (OMISSIS) e che determinavano gli esiti attestati dal dott. C., in gg. 40 di ITT, gg. 30 di ITP e 6% di IP e gli esborsi di cui alle ricevute che si allegano.

Costituendosi in giudizio, la convenuta assicurazione chiedeva la reiezione della domanda, eccependo in via preliminare l’avvenuta prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c., comma 2, sulla base delle seguenti motivazioni: Nessun atto cui possa riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione sarebbe stato compito dal Sig. F.M. dalla data di ricezione della raccomandata datata (OMISSIS) alla data del (OMISSIS).

Più precisamente non risulterebbe mai pervenuta presso la Direzione Generale della D’Eass in bonis la raccomandata del 23/03/1994, che l’odierno appellato avrebbe asserito di aver inviato;

A seguito delle indagini svolte presso gli archivi della Liquidazione, l’appellante avrebbe infatti verificato che la copia dell’avviso di ricevimento n 9806, allegato alla lettera del (OMISSIS), si sarebbe riferita ad una richiesta di risarcimento dei danni, relativa ad altro sinistro curato sempre dall’avv. Danilo Patrone (sinistro stradale n. 93/20/758 del 02/06/93 tra New Trend e, Sergio Bini), come emergerebbe dalla copia autenticata da notaio dell’estratto libro protocollo della liquidazione, relativo alla registrazione da parte della D’Eass Assicurazioni S.p.A. in L.C.A. della corrispondenzza in arrivo del giorno 05/04/1994, data in cui sarebbe pervenuta la missiva interruttiva della prescrizione.

Espletata c.t.u. medico legale, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda di parte attrice, ponendo a carico dei convenuti G.L. e Toro sicurazioni S.p.A., in solido fra loro le spese di lite (sentenza n. 161/2002 resa interpartes dal Giudice di Pace di Pontedecimo in data 20/05/02).

Contro tale decisione la D’EASS Assicurazioni S.p.A. in L.C.A. interpone il seguente motivo di gravame:

Prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c., comma 2:

a) Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, nel respingere l’eccezione di prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c., comma 2, così disponeva:

“L’eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c., comma 2, formulata dalla difesa della D’Eass in L.C.A. appare del tutto destituita di fondamento, in primis perchè la certificazione notarile del libro protocollo della corrispondenza della D’Eass prova soltanto che la predetta società anteriormente alla messa in L.C.A., teneva un libro protocollo, ma non può assolutamente fare fede sulla veridicità di quanto nello stesso registrato e, in secundis, perchè parie attrice ha documentalmente provato di aver interrotto la prescrizione nei confronti del convenuto sig. G. e quindi con efficacia per legge ai condebitori solidali. Parte attrice ha infatti prodotto in giudizio lettera del (OMISSIS) inviata dal proprio legale Avv. Danilo Patrone a fini interruttivi della prescrizione, la quale risulta firmata per ricevimento dallo sig. G., che non ha disconosciuto la propria sottoscrizione …”.

Tale laconica motivazione, secondo l’appellante, è destituita di fondamento, in quanto in primo luogo non tiene in alcun conto il disposto di cui all’art. 2704, in base ai quale “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi ..” e nel caso di specie l’assicurazione appellante sarebbe stata terza rispetto al proprio assicurato presunto responsabile – ed in secondo luogo non prende in considerazione quanto eccepito dalla D’Eass in L.C.A. nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonchè della documentazione in tal senso prodotta agli atti nel corso dell’attività istruttoria.

Costituendosi nell’odierna sede, parte appellata chiede la conferma della decisione del Giudice di Pace, proponendo in via preliminare un’eccezione di giudicato e di carenza di interesse ad agire e nel merito le eccezioni che di seguito verranno riportate: In via preliminare:

La sentenza appellata è stata notificata alla Toro, quale compagnia designata dal fondo di garanzia vittime della strada l’11/10/02 e non è stata appellata nel termine di 30 giorni, passando in giudicato.

La sentenza, inoltre, è stata depositata in cancelleria il 28/6/02 ed è passata in giudicato anche nei confronti del sig. G.L..

Poichè la loro, pur regolarmente citata in primo grado, non si è ivi costituita e non ha quindi sollevato eccezione alcuna; e poichè, inoltre detta compagnia ha eseguito il pagamento di quanto dovuto, senza proporre l’appello nei termini consentiti, ne discende, in primis, che sulla decisione del giudice di Pace di Pontedecimo è sceso, per la loro un irrevocabile giudicato e, come secondaria e correlata conseguenza, che la D’Eass ha perso ogni interesse ad agire per la riforma della sentenza di prime cure, stante la proposizione, quale unica difesa, di una eccezione di prescrizione solo da essa sollevata e della quale essa solo potrebbe beneficiare.

Privi di fondamento sono i motivi proposti, perchè:

a) E’ agli atti la racc. a.r. datata (OMISSIS), spedita il (OMISSIS) e ricevuta dalla D’Eass il 5/4/94;

b) Inoltre sarebbe stata prodotta anche la ricevuta della consegna diretta a mano di tale lettera alla Edil Europa di G.L., con sottoscrizione autografata da quest’ultimo in data 23/03 94.

A tale riguardo per costante orientamento giurisprudenziale non sussiste alcuna prescrizione formale in merito all’invio della dichiarazione, di messa in mora idonea all’interruzione della prescrizione, la quale può consistere in una lettera anche recapitata a mano;

Nell’odierna sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria …”.

Con sentenza 27.7 – 3.12,2004 il Tribunale di Genova decideva come segue: “definitivamente pronunciando, in riforma dell’appellata sentenza n 161/2002, emessa da Giudice di Pace di Pontedecimo in data 20/05/02 e depositata in data 28/06/02 ne procedimento R.G. 631/01, dichiara l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in favore del sig. F.M.. Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di causa do esse sostenute in entrambi i gradi di giudizio. Pone definitivamente a carico di tutte le parti, ferma la solidarietà passiva, nella misura del 25% a carico di ciascuna, le già liquidate spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado.”.

F.M. ha proposto ricorso per Cassazione contro questa decisione con quattro motivi.

Le controparti intimate non hanno svolto attività difensiva.

F.M. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo F.M. denuncia “Violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c.” esponendo doglianze da riassumere ne modo seguente. Il ricorrente ha dimostrato di aver inoltrato con lettera raccomandata del (OMISSIS) (erroneamente riportante nella data del testo il mese numero 2 – 3/2/1992, invece del mese numero 11 – 3/11/1992), la richiesta di risarcimento danni per il sinistro del (OMISSIS), alla Edileuropa, nonchè alla D’EASS, sia presso il recapito in (OMISSIS) (via (OMISSIS), lettera ivi ricevuta il (OMISSIS)) sia presso la sede legale di Via (OMISSIS) (lettera ivi ricevuta il (OMISSIS)). In data 5/2/1994, attesa la “latitanza” della compagnia venne inviata una lettera semplice, con i conteggi risarcitoti presso il nuovo recapito indicato in (OMISSIS) Via (OMISSIS) (asseritamente incaricato delle trattative ma dal quale mai venne fornito un riscontro su alcuna pratica) e subito – anche in considerazione del non ricevuto riscontro – la lettera del (OMISSIS), nuovamente alla sede legale di (OMISSIS) (lettera partita il (OMISSIS) e pervenuta a destinazione il (OMISSIS)).

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed errata applicazione della normativa concernente l’onere della prova ex art. 2697 c.c.” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Avendo l’esponente prodotto copia della richiesta di messa in mora ed i tagliandi postali con i quali detta richiesta venne spedita, si reputa che avesse adempiuto al proprio onere probatorio e che spettasse, quindi, alla D’EASS fornire “prova contraria” circa la non avvenuta ricezione della lettera di messa in mora. Si nota che, a seguito della messa in liquidazione della D’EASS, le raccomandate successivamente inviate dall’esponente alla Liquidazione ed al Fondo, facevano sempre riferimento e richiamavano la precedenti richieste risarcitone, per rendere più agevole il compito della Liquidazione e della Compagnia designata dal Fondo, di reperire le pratiche e procedere alla istruzione ed alla eventuale liquidazione. Non si comprende come l’onere probatorio pienamente assolto dall’esponente (il quale, ovviamente, null’altro avrebbe potuto fare che produrre copia delle lettere e dei tagliandi di invio delle raccomandate, anche reiterate e confermate nel tempo) possa ritenersi “annullato e superato” dalla produzione di una mero foglio protocollo, con il quale la D’EASS ha semplicemente esposto “di aver essa protocollato una raccomandata (sempre da essa D’EASS) attribuita al sinistro New Trend/Bini-DEASS, e senza null’altro produrre o dimostrare in giudizio. Allo stesso modo e con lo stesso valore la D’EASS avrebbe allora potuto attribuire la raccomandata a qualunque altra pratica trattata dallo studio esponente in tale periodo e persino a nessuna pratica effettiva. Si contesta, inoltre, che una semplice “dichiarazione proveniente da una parte in causa, e riguardante atti da essa parte compiuti” possa essere ritenuta “prova” idonea al superamento dell’onere posto a suo carico.

1 primi due motivi non possono essere accolti.

Occorre anzitutto precisare che stando all’impugnata sentenza il punto controverso (in quanto ritenuto pacificamente decisivo da entrambe parti) ha avuto ad oggetto la raccomandata del (OMISSIS) inviata alla D’EASS (trattasi evidentemente della lettera che la parte ricorrente definisce “… lettera del (OMISSIS), nuovamente alla sede legale di (OMISSIS) (lettera partita il (OMISSIS) e pervenuta a destinazione il (OMISSIS)).. ) e la (pressochè) contemporanea lettera alla Edil Europa di G.L..

Va dunque anzitutto rilevata l’inammissibilità di qualsivoglia doglianza che esorbiti datale ambito (ad es. in quanto fondata su diversi documenti) per le seguenti ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola:

– A) si tratta di questioni non considerate nell’impugnata decisione; ma proprio per tale motivo la parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto indicare ritualmente in quale atto (anche per consentire a questa Corte di stabilire se la censura era stata tempestiva o tardiva), nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 6807/2007; Cass. Sentenza n. 15952/2007) in quali esatti termini, le tesi difensive in questione erano state sottoposte (sotto qualsivoglia profilo; ex artt. 345, 346 ecc.) al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass, Sentenza n. 20518 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa “; cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005);

– B) comunque, con riferimento a detti ulteriori documenti non esaminati nell’impugnata sentenza, si sarebbe dovuto indicare l’epoca della produzione e la prova della medesima; inoltre si sarebbe dovuto riportare ritualmente il contenuto di ogni atto (in base al principio dell’autosufficienza del ricorso: cfr. tra le altre Cass n 14262 del 28/07/2004; cfr. Cass. a SEZ. U n. 9561 del 16/06/2003; e Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009).

Ciò premesso si osserva che la decisione in questione comunque si sottrae al sindacato di legittimità in quanto fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato che in detta sentenza si legge tra l’altro: “… è pur vero che la certificazione notarile del libro protocollo della corrispondenza D’Eass non assurge di per sè a prova della ricezione da parte della D’Eass in L.C.A., tra le lettere inviate dall’avv. Danilo Patrone, della sola lettera raccomandata a.r. pertinente al sinistro (OMISSIS) New Trend/Bini, ma di essa, in uno con la produzione in giudizio della lettera relativa a quest’ultimo e dell’avviso di ricevimento agli atti, costituisce indizio grave, preciso e concordante …”.

Le doglianze in questione, nella misura in cui non prendono in rituale considerazione detta (peraltro ineccepibile) motivazione sono inammissibili proprio per tale ragione; nella parte residua sono comunque prive di pregio.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia “a) Violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 1310 c.c., in relazione all’art. 2704 c.c. ed all’art. 2702 c.c.; b) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente: – A) La lettera interruttiva della prescrizione del 23/3/1994 (oltre ad essere stata inviata alla D’EASS in (OMISSIS)) è stata consegnata, in pari data, “a mani” del sig. G.L. che ne ha dato ricevuta autografa; la produzione della lettera in giudizio ed il mancato disconoscimento ne hanno sancito l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c.; l’effetto interruttivo prodottosi a carico del sig. G.L., ha spiegato i propri effetti, ai sensi dell’art. 1310 c.c., nei confronti della coobbligata solidale, D’EASS; – B) Il Giudice dell’appello ha valutato che la suddetta “ricevuta e data” rientrino nella previsione dell’art. 2704 c.c. e che siano inopponibili alla debitrice solidale D’EASS, per mancanza di “certezza”; ha, inoltre, argomentato che la D’EASS sarebbe “terza” rispetto al debitore solidale sig. G., poichè quest’ultimo avrebbe un interesse configgente con la D’EASS, tale da determinare un suo interesse “a retrodatare la data della presunta sottoscrizione”, in realtà la D’EASS non appare “terza” rispetto all’azione intentata e non è chi non veda la contraddizione insanabile tra l’asserzione che il diritto si sarebbe prescritto senza la lettera di avvenuta ricezione a mano da parte del sig. G.L. e quella secondo la quale il predetto G. avrebbe avuto un qualunque interesse a “retrodatare la data di presunta sottoscrizione”; è evidente che se il diritto si fosse prescritto per la D’EASS, a maggior ragione si sarebbe prescritto per lo stesso sig. G.L..

Anche il terzo motivo non può essere accolto.

Il Tribunale non ha negato l’applicabilità (ove ne sussistessero le condizioni ed anzitutto le necessarie prove) dell’art. 1310 c.c.; e quindi è priva di base ogni doglianza sul punto.

Ha invece negato (collocando dunque la propria motivazione non sul piano delle problematiche dell’efficacia dell’interruzione della prescrizione se provata; ma sul piano dell’efficacia probatoria di determinati documenti) che potesse ritenersi sussistente una prova opponibile all’assicurazione.

Più precisamente ha (in modo solo parzialmente implicito) affermato che l’assicurato poteva avere ritenuto di aver interesse a rendere possibile (proprio a causa del disposto dell’art. 1310 cit.) la condanna (anche) della società assicuratrice (così da cercare sottrarsi di fatto ad una azione esecutiva nei suoi confronti; confidando nell’abituale tendenza dei danneggiati a procedere solo, o comunque anzitutto, contro detta società) affermando (falsamente) la ritualità e tempestività della consegna a lui “… coobbligato in solido.” della lettera in questione, ed ha ritenuto che tale (quanto meno potenziale) conflitto di interessi tra assicurato ed assicuratore (alla luce della normativa in questione) bastava a far sì che la “ricevuta” firmata dal primo non poteva costituire piena prova nei confronti del secondo; ma che il valore probatorio in questione poteva e doveva essere invece liberamente valutato dal Giudicante (che lo ha poi escluso nei confronti dell’assicuratore).

Di fronte a tale (peraltro ineccepibile) motivazione la parte ricorrente si limita a sollevare censure che in realtà non incidono sul nucleo fondamentale della motivazione stessa (come sopra rettamente interpretata); e che quindi debbono ritenersi inammissibili (per genericità) prima ancora che comunque prive di pregio (per mancanza nella decisione dei vizi in questione).

Con il quarto motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 2938 c.c.” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La sentenza impugnata, pronunciando sull’appello della D’EASS, seppur accogliendo l’avanzata eccezione di prescrizione, avrebbe dovuto espressamente limitare la pronuncia ed i suoi effetti soggettivi alla sola appellante (Cass. 20015262;/Cass. 1977/2132; Cass. 1975/3527; “La sentenza che accoglie l’eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori solidali non spiega i suoi effetti nei confronti degli altri che, anzichè far propria l’eccezione, vi abbiano implicitamente rinunciato nel corso del giudizio, omettendo l’impugnativa sul punto”, Cass. 1977/2182). Nessuna eccezione di prescrizione è mai stata sollevata dal sig. G.L., della Edileuropa s.n.c., nè dalla TORO Ass.ni: entrambi regolarmente evocati in giudizio con richiesta di condanna solidale. Nè è stato proposto alcun gravame da parte di tali soggetti, contro la condanna solidale al risarcimento che li ha riguardati, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Pontedecimo. In particolare: a) la dichiarazione di intervenuta di prescrizione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il diritto del sig. F.M. nei confronti della D’EASS in liquidazione; b) la compensazione integrale delle spese di giudizio riferibili ad entrambi i gradi avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l’appellante D’EASS in liquidazione e l’appellato F.M., mentre non avrebbe potuto in alcuna maniera riferirsi a “tutte le parti” (come espressamente disposto in sentenza); c) anche la ripartizione delle spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere limitata alla regolazione dei rapporti tra appellante ed appellato, e non avrebbe potuto riguardare le altre parti soccombenti in primo grado.

Anche il quarto motivo non può essere accolto.

Infatti questa Corte Suprema rileva che l’impugnata sentenza va interpretata nel senso che: – A) la dichiarazione di intervenuta di prescrizione ha riguardato esclusivamente il diritto del sig. F.M. nei confronti della D’EASS ASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione c.a.; – B) anche la decisione concernente la compensazione integrale delle spese di giudizio riferibili ad entrambi i gradi ha riguardato esclusivamente il rapporto processuale tra F.M. e la D’EASS in liquidazione (l’espressione “tutte le parti” va interpretata come se fosse “tutte le parti costituite” in appello: e cioè la D’EASS ed il F.). Ogni eventuale espressione discordante deve dunque essere considerata come un lapsus calami.

La questione si pone in termini diversi con riferimento al punto finale del dispositivo: “… Pone definitivamente a carico di tutte le parti, ferma la solidarietà passiva, nella misura del 25% a carico di ciascuna, le già liquidate spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado …”.

In relazione a tale decisione (che non è supportata da una specifica motivazione; ma non sussistono rituali doglianze in ordine a ciò) l’attuale ricorrente avrebbe dovuto esporre rituali e specifiche doglianze (con computi articolati e precisi; e rituale supporto argomentativo anche in ordine alle prove) in ordine all’unico punto (il fatto che le spese di C.T.U. sono state poste a suo carico nella misura del 25%) che sembra incidere sostanzialmente sui suoi interessi (stando alla sua stessa esposizione dei fatti; qualora la sua tesi fosse stata diversa avrebbe dovuto esporta ritualmente a pena di inammissibilità); e ciò appare particolarmente evidente se si tiene conto del fatto che la sentenza di secondo grado (con la corretta interpretazione di cui sopra) ha visto il F. soccombente (anche se solo nei confronti della D’EASS).

Invece tali doglianze (rituali e specifiche) non sussistono. Ciò comporta l’inammissibilità del motivo con riferimento al punto in questione.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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