Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16368 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16925-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V. OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato BARBERIO SIMONA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUARALDI GIAN ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA,

depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della decisione di accoglimento del ricorso proposto da M.R. contro avviso di liquidazione di maggior imposta di registro su atto di acquisto di immobile;

3. il contribuente resisteva;

4. con atto in data 17 giugno 2019, il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv, dalla L. n. 136 del 2018, documentando di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto;

5.con ordinanza del 5 luglio 2019 il giudizio veniva sospeso;

6. con memoria in data 11 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate chiedeva fissarsi udienza di riassunzione del giudizio al solo fine di dichiarare l’estinzione del giudizio stesso e ciò sull’avvenuta verifica da parte di essa Agenzia dell’integrale pagamento di quanto dovuto dal contribuente;

7. con memoria in data 30 gennaio 2021, il contribuente chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la definizione della lite si è perfezionata così come previsto dal richiamato D.L. n. 19 del 2018, art. 6.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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