Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16368 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10567/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 312/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Molise che il 20 ottobre 2015 ha confermato la decisione della CTP – Campobasso che ha accolto la domanda del Dott. P.D., geologo libero professionista, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2004-2009. Il contribuente resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto processuali (art. 132 c.p.c.; art. 56 proc. trib.) e sostanziali (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione ((non essendo presenti dipendenti o collaboratori e ricorrendo saltuariamente, per competenze estranee al proprio lavoro, ad altre figure con proprio studio separato e diverso dal proprio”.

La decisione del giudice regionale, pur succinta, è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Rammentandosi, in tesi generale, che i compensi (anche elevati) che un professionista paga ad altri consulenti non rappresentano l’elemento che fa scattare automaticamente anche il pagamento dell’IRAP (Cass., Ordinanza n. 20610 del 12/10/2016). Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda essenzialmente i compensi pagati a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi ricevuti dai clienti. Il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente secondo il giudizio di fatto devoluto al monopolio dei giudici di merito che hanno fornito conformi responsi nei due gradi. Il fisco, in sostanza, censura la sentenza assolutoria dagli obblighi in materia di IRAP denunciando sì asserite violazioni di norme di diritto processuali e sostanziali ma, in realtà, suggerendo una diversa ricostruzione – in terza istanza – dei requisiti fattuali dell’autonoma organizzazione (Cass. Sez. U, Sentenze n. 8053 del 07/04/2014 e n. 7931 del 29/03/2013).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Nulla va disposto in punto di spese mancando difese della controparte.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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