Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16367 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16367 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 10547-2012 proposto da:
MOUMNI LEKBIR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBOL LUIGI
giusta mandato a margine del ricorso
– ricorrente contro
QUESTURA DI TRENTO
– intimata avverso il provvedimento n. 2871/11 del GIUDICE DI PACE di
TRENTO, depositato il 03/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

Data pubblicazione: 28/06/2013

è presente il RG. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere
relatore ha riferito quanto segue:

Lekbir Moumni, di nazionalità marocchina, avverso il decreto di
espulsione emesso dal Questore della stassa città il 10 agosto 2011
motivando integralmente mediante rinvio alla sentenza del Tribunale
amministraivo regionale con cui era stato respinto il ricorso dello
stesso sig. Moumni avverso il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno.
Il sig. Moumni ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolando nove motivi di ricorso.
L’autorità intimata non si è difesa.
2. — E’ fondato il primo motivo di ricorso, con il quale, sulla
premessa che l’impugnazione del decreto di espulsione davanti al
giudice di pace era basata su una serie di ragioni attinenti al
provvedimento espulsivo (insussistenza dei presupposti di cui all’art.
13, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; inespellibilità a causa della
pendenza del giudizio di impugnazione del diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno; omessa concessione del termine di legge per la
partenza volontaria dell’espulso; eccessiva durata del disposto divieto
di reingresso in Italia; mancata traduzione del provvedimento in lingua
conosciuta dall’interessato), si lamenta il difetto assoluto di
motivazione, ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c., della decisione del Giudice
di pace. Non può, invero, in alcun modo costituire idonea motivazione
il mero rinvio alla sentenza del TAR, avente tutt’altro oggetto.
3. — Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.>>;
Ric. 2012 n. 10547 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-2-

<<1. — Il Giudice di pace di Trento ha respinto il ricorso del sig. che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata all'avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; CONSIDERATO Che la predetta relazione è condivisa dal Collegio; va cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Trento in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2013 Il Presidente che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato

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