Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16367 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 13/07/2010), n.16367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28719/2006 proposto da:

S.L. (OMISSIS), S.V. (OMISSIS), I.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 9,

presso lo studio dell’avvocato AMATO EMILIANO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MANZIONE Wladimiro con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

VENERE DI SIANI MARGHERITA & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 446/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 4/05/2006; depositata il 24/05/2006; R.G.N. 824/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 maggio 2006 la Corte di appello di Salerno rigettava l’appello proposto da L. e S.V. e J.A. sulle seguenti considerazioni: 1) la legittimazione di S.M. nella qualità di titolare della s.a.s. Venere di Siani Margherita e C., è dichiarata al punto 13 dell’atto di citazione; 2) la procura conferita al difensore è valida, ancorchè la S., nel sottoscriverla, non abbia ribadito di agire nella qualità, desumibile dal contenuto dell’atto non contestato, e perciò è riferibile alla società di cui era socia accomandataria e rappresentante legale; 3) la s.a.s. Venere è legittimata ad agire perchè, pur essendo stata costituita dopo le trattative, è l’unica titolare del diritto al risarcimento per la mancata locazione dell’immobile in cui doveva gestire l’attività e per il quale aveva sopportato le spese di cui chiedeva il rimborso; 4) il petitum era certo e determinato avendo la S. chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al mancato perfezionamento del contratto di locazione di immobile ad uso diverso per illegittima condotta dei proprietari di esso che si erano dichiarati consenzienti alla stipula ingenerando l’affidamento alla conclusione, e tale fatto era stato qualificato dal primo giudice, com’è suo potere, violazione del dovere di buona fede nelle trattative; 5) le note difensive del 23 settembre 2000 non contenevano una nuova domanda, da notificare ai contumaci, ma risposta alle deduzioni e specificazioni avverse; 6) le trattative per la locazione erano giunte ad un punto tale da ingenerare il giustificato affidamento sulla conclusione del contratto; ed infatti erano stati stabiliti l’uso, la durata, il canone annuo da pagare per l’immobile e per questo la S. aveva provveduto a costituire la s.a.s., di cui era socia accomandataria, indicando quale sede legale l’ubicazione dell’immobile e provvedendo a ristrutturarlo con l’assenso e la presenza costante della I. e di S.L.; 7) dagli atti e dall’istruttoria svolta era emerso che la fideiussione richiesta dai proprietari dell’immobile a garanzia del pagamento del canone annuale era stata rilasciata irrevocabilmente dalla banca per un anno, ed era rinnovabile, in conformità alla bozza redatta da uno dei locatori, mentre non era stato provato da costoro che la garanzia dovesse esser prestata per l’intera durata del contratto – sei anni – e perciò era attribuibile ai proprietari la responsabilità della mancata, ingiustificata, stipula del definitivo, con conseguente obbligo di risarcimento nell’ambito del c.d. interesse negativo; 8) non vi era prova della conclusione di un contratto formalmente valido, ma soltanto di una bozza, rientrante nell’ambito delle trattative; 9) i proprietari erano corresponsabili avendo tutti partecipato alle trattative ed essendo previsto che tutti avrebbero stipulato il contratto; 10) la contestazione del quantum era generica mentre la documentazione non era stata contestata, nè rilevava, ai fini del riconoscimento delle spese di costituzione della società, avvenuta per l’attività da svolgere, che non fosse estinta.

Ricorrono per cassazione L. e S.V. e I.A.. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono: “Errore in procedendo. Vizi della attività del giudice con nullità del procedimento e della sentenza. Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Nullità della citazione ex art. 184 c.p.c., in relazione all’art. 163 c.p.c., nn. 2 e 3. Violazione dell’art. 167 c.p.c., art. 182 c.p.c., art. 291 c.p.c. e art. 292 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio. Difetto di procura della s.a.s. Venere. Violazione dell’art. 132 c.p.c.. Vizi dell’attività del giudice con nullità del procedimento e della sentenza. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 156, 157 c.p.c.. Il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Concludono quindi i motivi ponendo i seguenti quesiti di diritto:

A) “La confusa indicazione del soggetto attivo materializza nullità per violazione con il combinato disposto dell’art. 162 c.p.c., n. 2 e art. 164 c.p.c.? La indicazione non comprensibile del petitum e della causa petendi comporta nullità ex art. 163 c.p.c., n. 3 e art. 164 c.p.c.? L’atto giudiziario che modifica la indicazione del soggetto attivo ed il petitum – memoria o nota che sia – deve esser portato a conoscenza, ex artt. 291 e 292 c.p.c., dei convenuti contumaci? La sentenza che non consente la indicazione dei soggetti interessati – materializzando sostanziale confusione in proposito – è affetta da nullità ai sensi dell’art. 132 c.p.c.? Le violazioni che materializzano nullità sanzionate dall’art. 163 c.p.c., nn. 2 e 3 (ex art. 164 c.p.c.) se vengono escluse utilizzando surrettiziamente il potere concesso al giudice di attribuire il nomen iuris alla domanda? La procura rilasciata nel processo da soggetto non legittimato può attribuire lo ius postulandi (art. 83 c.p.c.) rispetto all’attore che non ha sottoscritto il relativo mandato.

B) In relazione alle violazioni riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 4 (errori del procedimento) anche in relazione agli artt. 112 e 99 c.p.c., si propone il seguente quesito di diritto che riassume in motivo esplicitato:

C) La nullità per violazione con il combinato disposto degli artt. 162 e 164 c.p.c. (non identificabilità del soggetto attivo) e quello per la mancata o confusa specificazione del petitum e della causa petendi (ex art. 163 c.p.c., n. 3 e art. 164 c.p.c.) materializza errore del Giudice anche perchè andavano rilevate prima della sentenza (artt. 156 e 157 c.p.c.) e anche in relazione agli artt. 112 e 99 c.p.c.. L’atto processuale che modifica l’indicazione del soggetto attivo ed il petitum – memoria o nota che sia deve esser notificato – ex artt. 291 e 292 c.p.c. – ai convenuti contumaci se la mancata effettuazione avrebbe dovuto impedire l’accoglimento delle conclusioni sottese (con conseguente vizio del procedimento? Tali nullità – non pronunciate in sentenza dalla Corte – materializzano vizi del procedimento anche in riferimento all’art. 112 c.p.c.. Le violazioni che materializzano nullità sanzionate dall’art. 163 c.p.c., nn. 2 e 3 (e art. 164 c.p.c.) se vengono escluse utilizzando surrettiziamente il potere concesso al giudice di attribuire il nome iuris alla domanda, materializzano vizio che incide sul procedimento? La procura rilasciata nel processo da soggetto non legittimato può attribuire lo ius postulandi – art. 83 c.p.c., rispetto all’attore che non ha sottoscritto il relativo mandato.

D) Consentire l’esercizio del relativo diritto materializza vizio del procedimento? L’incertezza sull’individuazione dei soggetti del rapporto cui si riferisce la sentenza ne determina ai sensi dell’art. 132 c.p.c., la nullità (art. 360 c.p.c., n. 4). La mancata declaratoria materializza vizio del procedimento anche in riferimento all’art. 112 c.p.c. e all’art. 99 c.p.c.?.

C) In riferimento alle omissioni motivazionali si richiamano i seguenti fatti controversi (art. 360 c.p.c., n. 5) denunciati con il motivo che precede:

C1) con citazione del 3 maggio 2000 S.M. ha agito quale persona fisica e non quale legale rappresentante della s.a.s. Venere e ne è conferma nell’intestazione, nelle conclusioni, nella procura della citazione. La Corte di merito ha motivato l’inverso in base al punto 12 della citazione, ma tale punto era stato indicato dagli allora convenuti proprio perchè rendeva equivoca una posizione altrimenti univoca nel senso opposto. Aver motivato esclusivamente in base a tale elemento, confondendo causa con effetto, materializza il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione e non dissolve i dubbi sulla legittimazione accresciuti dal travisamento della censura; ed infatti con le note del settembre 2000 controparte ha evidenziato il diverso soggetto attivo senza specificare il criterio logico;

C2) in ordine all’inquadramento del petitum si è materializzato il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione avendo la Corte attribuito al giudice il potere di qualificazione ed invece la censura riguardava i rapporti tra le parti ed il contraddittorio attenendo alla nullità della citazione per incerta indicazione del petitum, e la motivazione della Corte non ha affrontato la problematica.

C3) Anche per la domanda nuova contenuta nelle note del 23 settembre 2000 si è materializzato il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione. Con dette note l’attrice ha modificato il soggetto attivo ed il petitum, indecifrabili; nella citazione, ed i contumaci non ne hanno avuto notizia.

C4) Anche per la procura al difensore la motivazione è inesistente e/o insufficiente perchè nella citazione per la fase precontrattuale del 1999 l’unica legittimata ad agire era la S. in proprio e non la società costituita nel 2000 e la S., in proprio, non era legittimata ad agire per elementi sostanziali chiariti nelle note del settembre 2000 e in relazione alle quali la società Venere non aveva lasciato nessuna procura.

Le censure sono inammissibili.

Affinchè il quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, abbia i requisiti idonei ai fini dell’ammissibilità dei motivi cui accede, è necessario, con riferimento al ricorso per violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, che risulti individuata la discrasia tra la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata.

Nella fattispecie, come emerge dalla narrativa, la sentenza impugnata ha specificato le ragioni del decisum sui punti (1-2-3-4-5) interessati dagli interrogativi posti a corredo delle censure, che senza contrapporre argomentate critiche logico – giuridiche, sono astratti e avulsi dalla motivazione della decisione, sì da non assolvere alla funzione a cui è preordinato il quesito di diritto e cioè consentire alla Corte di apprezzare, senza integrare il quesito con le argomentazioni espresse nel motivo, le ragioni per le quali la regula iuris ritenuta corretta dal ricorrente deve esser applicata ai fatti controversi e decisivi indicati – nella specie cioè se l’atto di citazione, la procura, le note, la bozza di contratto, l’attività gestoria della S. sono riconducibili alla sfera giuridica della società Venere – e per questo devono esser sintetizzati e resi autosufficienti, sì che la Corte possa apprezzare, dalla sola lettura di essi, l’errore in cui è incorso il giudice di merito.

2.- Con il secondo motivo deducono: “Errore di diritto. Violazione e falsa applicazione di norme di violazione dell’art. 2043 c.c.; art. 2055 c.c.; art. 1316 c.c.; artt. 1227 – 2733 c.c.; art. 229 c.p.c.; art. 2727 c.c.; vizio del procedimento in relazione alla violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c.. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Segue l’articolazione delle censure in 2a), 2b), 2c), 2d) 2e).

Quindi corredano le censure con i seguenti quesiti di diritto: a) Il motivo che precede è posto in riferimento alle violazioni riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La responsabilità precontrattuale – art. 1337 c.c., che è disciplinata dagli artt. 2043, 2055, 2056 c.c., in quanto responsabilità extracontrattuale – art. 1337 c.c. – è invocabile in presenza di atti o fatti che materializzano il perfezionamento di convenzione negoziale? L’adempimento di uno dei coobbligati è attribuibile – art. 1316 c.c. – a tutti gli altri obbligati rispetto ad una prestazione indivisibile locazione di immobile comune)? Nella responsabilità precontrattuale la prova sulla colpa dell’autore e sul nesso causale deve esser fornita dall’attore. La interruzione del nesso causale in relazione al comportamento del preteso danneggiato (per l’applicazione dell’art. 1227 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.) ovvero il concorso (art. 2055 c.c.) del danneggiato devono esser valutati nell’ambito decisionale? Le dichiarazioni contra se contenute in un atto di citazione, pur se sottoscritto dal procuratore, materializzano (art. 2733 c.c. e art. 229 c.p.c.) confessione giudiziale perchè riferibili alla parte che ha sottoscritto la procura? L’attore deve dimostrare l’interesse negativo risarcibile nella responsabilità precontrattuale? (art. 1337 c.c., art. 1123 richiamato dall’art. 2055)? Il predetto danno deve esser conseguenza diretta del comportamento illecito e deve circoscriversi alle spese sostenute nelle trattative? Un contratto di locazione ad uso “diverso” non abbisogna di forma scritta ad substantiam e al fine di dimostrarne la conclusione possono esser utilizzati elementi concludenti e convergenti quali le dichiarazioni del difensore nella citazione; il documento firmato da uno dei locatori i cui effetti si trasmettono agli altri collocatori, in presenza di obbligazione indivisibile? Lo stesso documento acquista valenza obbligatoria anche per il conduttore in presenza di fatti concludenti ed inconfutabili con decisioni di segno contrario (quali la consegna a terzi per approntare il testo di polizza fideiussoria) anche in applicazione del principio di libertà di forma? Le censure sono inammissibili.

Ed infatti la sentenza impugnata ai punti 8 e 9 della narrativa ha indicato le ragioni per le quali la bozza firmata da uno dei proprietari non costituiva contratto, mentre i quesiti si risolvono in apodittiche richieste di affermazioni di principi di diritto del tutto avulsi dalla fattispecie senza nessuna sintesi dei fatti decisivi e controversi e delle ragioni per cui il giudice di merito li ha decisi erroneamente.

b) il motivo che precede è proposto in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 (anche in riferimento alla previsione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 99 c.p.c.).

La responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) è disciplinata dagli artt. 2943, 2055, 2056 c.c., o in quanto responsabilità extracontrattuale (art. 1337 c.c.) non è invocabile in presenza di atti o fatti che materializzo la convenzione negoziale. A norma dell’art. 1316 c.c., l’adempimento di uno dei coobbligati è attribuibile a tutti rispetto ad una prestazione indivisibile (locazione di immobile comune)? Una soluzione opposta comporta errore del procedimento in riferimento alla previsione di cui all’art. 112 c.p.c. e art. 99 c.p.c.? Le dichiarazioni contra se contenute in un atto di citazione pur se sottoscritto dal procuratore materializzano (art. 2733 c.c. e art. 229 c.p.c.) confessione giudiziale perchè riferibili alla parte che ha sottoscritto la procura? La soluzione opposta comporta errore procedurale in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 99 c.p.c. L’interesse negativo risarcibile nella responsabilità precontrattuale trova motivazione nella norma di cui all’art. 1337 c.c. e di cui all’art. 1123 richiamato dall’art. 2056. Un diverso riconoscimento di danni materializza anche errore procedurale in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 99 c.p.c.? Il motivo è inammissibile per le ragioni innanzi esposte.

c) fatti controversi riconducibili alla violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla insufficiente omessa e/o contraddittoria motivazione rispetto ai fatti controversi innanzi enunciati: in riferimento agli argomenti sub 2a), 2b) 2c) 2d) 2e) che si abbiano qui riprodotti.

Segue l’articolazione in ci), c2), c3), c4), c5) – sottoarticolati in a), b), c)- c6).

Le censure, prive di sintesi chiara e sintetica dei fatti controversi e della loro prova mediante documenti, atti e circostanze decisive, tempestivamente dedotte ed allegate, che se valutate correttamente avrebbero potuto, con certezza, condurre ad una decisione diversa, e delle ragioni specifiche per cui è pertanto configurabile vizio di motivazione, sono inammissibili.

3.- Con il terzo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1337 c.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, e conclude con il seguente quesito di diritto per la violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5: “E’ ipotizzabile la responsabilità precontrattuale – art. 1337 c.c. – per fatti accaduti prima della giuridica esistenza, del soggetto che lamenta processualmente tali violazioni rispetto alle quali avrebbe dovuto eventualmente agire per (ipotetica) responsabilità contrattuale? A norma dell’art. 1337 c.c., è parte ai fini della responsabilità precontrattuale solo colui che ha partecipato alla trattativa ed in questa ottica risulta materializzato errore di diritto l’aver riconosciuto la lesione alla società s.a.s. Venere visto che, all’epoca delle trattative, non era ancora venuta ad esistenza (la costituzione della società risale all’anno 2000)”.

Il motivo, non correlato alla ratio decidendi secondo cui l’attività espletata dalla S. era svolta nell’interesse della costituenda società perchè titolare dell’interesse alla stipula della locazione per lo svolgimento dell’attività della stessa e privo di contrapposte argomentazioni giuridiche alle norme che corrispondentemente disciplinano la fattispecie ricostruita dai giudici di merito, è inammissibile.

4.- Con il quarto motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Responsabilità personale e non collettiva. Violazione dell’art. 1337 c.c. – artt. 1338, 2697 e dell’art. 1123 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e concludono con i quesiti: “a) Risulta violato l’art. 1294 c.c.. La solidarietà passiva non può essere applicata in presenza di elementi che escludono la responsabilità di uno dei comproprietari. La solidarietà passiva di cui all’art. 1294 c.c., in presenza di titolo contrario è inapplicabile. Nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale il quantum non può esser quantificato in violazione dell’art. 2697 c.c., e nei termini dell’art. 1337 c.c. ma deve esser circoscritto all’interesse negativo. La prova deve esse fornita dall’attore e rispetto ai documenti esibiti da controparte la prova non risulta fornita alla luce del disposto degli artt. 2697 e 1337 c.c. (in termini di interesse negativo) in relazione alle fatture esibite da controparte (fatt. n. (OMISSIS) e fatt. (OMISSIS) relative a beni mobili) non essendovi prova che i beni sono stati acquistati a seguito delle trattative e la prova dell’interesse negativo non è mitigata dalla maggiore o minore opposizione dei convenuti.

La censura è inammissibile per difetto di argomentazioni contrapposte al decisum, risolvendosi in apodittiche diverse affermazioni.

Le stesse argomentazioni sono proposte per la censura di vizio di motivazione, inammissibile per mancanza di sintesi logico-formale delle critiche.

5.- Concludendo il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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