Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16367 del 04/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Angelo Greco

Giurisprudenza

 

 

Ricerca avanzata

Risultati

Cronologia

 di 101

 

 

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 04/08/2016), n.16367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Brescia depositato il 6

febbraio 2014 (R.G.V.G. n. 218/2013);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Alessandro Galiena.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Brescia il 30 giugno 2011, A.A., + ALTRI OMESSI che l’adita Corte d’appello rigettava la domanda;

che il decreto di rigetto veniva cassato con sentenza n. 10515 del 2013 di questa Corte;

che, riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Brescia rigettava la domanda;

che la Corte distrettuale, richiamati i principi di diritto affermati nella sentenza di questa Corte (durata ragionevole della procedura fallimentare non superiore a sette anni; danno non patrimoniale quale conseguenza normale della violazione del termine di ragionevole durata; non esclusione del diritto all’indennizzo per la modestia della posta in gioco), rilevava che nella procedura fallimentare erano intervenute circostanze significative ai fini della esclusione del diritto dei ricorrenti all’indennizzo: corresponsione, da parte dell’INPS e già nel 1994, del TFR; corresponsione, nel gennaio 1996 (primo piano di riparto parziale), del 25% dei crediti ammessi con privilegio ex art. 2751 c.c.; corresponsione nel maggio 1999, e quindi poco dopo il superamento della durata ragionevole della procedura, di ulteriori somme tali che per ciascun ricorrente residuava un credito insoddisfatto non superiore a 500,00 Euro;

che, in considerazione di tali elementi di fatto, la Corte territoriale riteneva che si fosse in presenza di una di quelle situazioni in cui, secondo anche la giurisprudenza di questa Corte, è possibile escludere il pregiudizio per la durata irragionevole del giudizio; che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, dell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, dolendosi del fatto che la Corte abbia ritenuto ragionevole la durata di sette anni e che abbia escluso il diritto all’indennizzo pur se i crediti non erano stati soddisfatti entro il termine di durata ragionevole, rilevando, in particolare, che la stessa Corte d’appello aveva dato atto che entro il 1999 era intervenuta la corresponsione del 65% dei crediti e che solo nel marzo 2011 era intervenuto il riparto finale;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di ragionevole durata, dolendosi che la Corte d’appello abbia, da un lato, affermato di adeguarsi al principio di diritto per cui la durata ragionevole non può essere superiore ai sette anni e, dall’altro, escluso il diritto all’indennizzo per effetto di un riparto parziale intervenuto due anni dopo il superamento della detta durata di sette anni;

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono ancora violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, censurando il decreto impugnato per avere sostanzialmente riconosciuto al criterio del valore della posta in gioco una efficacia tale da escludere il diritto all’indennizzo, in contrasto con il principio di diritto affermato nella specie e con la giurisprudenza di legittimità; con la precisazione che sarebbe comunque erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la somma di 500,00 Euro sarebbe di importo così modesto da escludere il diritto all’indennizzo, non avendo la Corte d’appello considerato la natura del credito e le condizioni socio-economiche dei ricorrenti e non avendo tenuto conto del fatto che i crediti risalivano al 1991;

che il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato;

che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che “in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti fallimentari, con accertamento distintamente riferito alla fase prefallimentare, volta alla dichiarazione di fallimento ed a quella fallimentare, volta alla realizzazione dell’esecuzione concorsuale; per quest’ultima, il dies a quo coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento ed il dies ad quem con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo o, in difetto, la sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento” (Cass. n. 950 del 2011);

che, in particolare, si è affermato che “i criteri applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, salvo ricorrano ragioni speciali per una liquidazione in misura diversa. Tuttavia, tali ragioni non ricorrono allorchè, in pendenza di procedura fallimentare, siano eseguiti dei riparti parziali, non essendo ciò sufficiente a far venire meno l’interesse del creditore alla rapida definizione della procedura ed il suo disagio psicologico, derivante dall’ulteriore protrarsi della stessa nel tempo” (Cass. n. 23034 del 2011);

che, d’altra parte, nella disciplina anteriore alle modificazioni introdotte nel 2012 e nella interpretazione di tale disciplina offerta da questa Corte, il criterio della posta in gioco rileva unicamente ai fini della possibile riduzione dell’importo dell’indennizzo, ma non anche della esclusione dell’indennizzo stesso (Cass. n. 17682 del 2009; Cass. n. 12937 del 2012);

che, dunque, la Corte d’appello, nel ritenere che riparti parziali, avvenuti dopo il superamento della ragionevole durata della procedura, la corresponsione da parte dell’INPS del trattamento di fine rapporto e la esiguità dei crediti non soddisfatti fossero ragioni idonee a giustificare la integrale esclusione del diritto dei ricorrenti all’indennizzo, si è discostata dai principi suindicati;

che il ricorso va dunque accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della domanda alla luce dei principi indicati, valutando altresì la possibile rilevanza, nella presente controversia, delle modificazioni introdotte nella L. n. 89 del 2001 dalla L. n. 28 dicembre 2015, n. 208;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA