Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16367 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9663/2016 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LORENZO DEL

FEDERICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1078/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

Il Dott. G.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Abruzzo del 19 ottobre 2015 laddove nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2006 al 2009. L’avvocatura erariale deposita atto di costituzione tardiva ma non si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con minime attrezzature, modeste spese globali e ridotto ausilio di personale.

La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Invece la sentenza d’appello sostiene che “è (…) evidente l’esistenza, nella specie, di una componente organizzativa funzionale allo studio che eccede (già solo per la presenza di una segretaria) lo standard minimo richiesto dalla legge e che è idonea a potenziare l’attività delle struttura (…) e dunque a creare valore aggiunto, rispetto al quale è irrilevante che l’attività di supporto sia stata fornita da un terzo anzichè da personale dipendente, sulla base di un contratto di fornitura o di altra natura”. Il che costituisce affermazione giuridica in evidente contrasto col principio di diritto enunciato dalle sezioni unite e dalla successiva giurisprudenza applicativa (conf. Cass. 10/08/2016, n. 16928, su ric. 10435/15 r.g. per altro professionista indicato nell’odierno ricorso come collegato in cd. medicina di gruppo).

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle difese della parte ricorrente emerge che nella specie il thema decidendum riguarda – oltre alla semplice presenza di un solo ambulatorio (forse addirittura in comune con i Dottori R. e N. (v. sopra)) – la presenza di una segretaria, che talvolta la CTR indica sola in regime di outsourcing e talaltra in aggiunta ad “altro personale” in outsourcing.

Tutto ciò, senza adeguato esame della fattispecie concreta da parte del giudice di merito, esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati di per se stessi.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza d’appello con rinvio per nuovo e più compiuto esame (in applicazione degli enunciati principi di diritto) e regolazione delle spese.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza d’appello; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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