Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16366 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16366 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 7711-2012 proposto da:
UHONMASEBHO SANDRA HNMSDR87T63Z335J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA, 3, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentata e
difesa dall’avvocato FERRARA SILVIO giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
PARMA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso l’ordinanza n. 293/2011 del GIUDICE DI PACE di PARMA
del 4/08/2011, depositata il 10/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere
relatore ha riferito quanto segue:
<<1. - Il Giudice di pace di Parma ha respinto il ricorso avverso l'espulsione della sig.ra Sandra Uhonmasebho, di nazionalità nigeriana, disposta dal Prefetto della stessa città, con decreto 8 aprile 2011, per inottemperanza a precedente ordine di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni intimato dal Questore di Venezia in esecuzione di decreto prefettizio di espulsione in data il 17 dicembre 2008. La sig.ra Uhonmasebho ha proposto ricorso per cassazione per un solo motivo. 7s2 L'autorità intimata t-Jon si è dife C4514- €451-1-04)e-e"0- 2. - Con l'unico motivo di ricorso si invoca l'applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della direttiva 2008/115/CE, l'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv. in 1. 2 agosto 2011, n. 129), che tragga la sua esclusiva ragione legittimante nell'inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del citato di., è illegittima anche se l'intimazione sia stata emanata anteriormente all'entrata in vigore della predetta direttiva. Ric. 2012 n. 07711 sez. M1 - ud. 05-03-2013 -2- che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. 1 — Il motivo è inammissibile per novità. Di una siffatta censura, invero, non vi è traccia nella motivazione della decisione impugnata, né la ricorrente deduce di averla sollevata davanti al giudice di primo grado.>>;
che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli

che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella predetta
relazione (salvo precisare che, contrariamente a quanto vi si legge,
l’autorità intimata si è difesa con controricorso), non superata dalle
considerazioni svolte nella memoria di parte ricorrente;
che, in particolare, non ha pregio la considerazione secondo cui
la novità della questione dell’illegittimità, per violazione della direttiva
2008/115/CE, dell’espulsione motivata dall’inottemperanza a un
precedente ordine di allontanamento impartito ai sensi dell’art. 14,
comma 5 bis, d.lgs. n. 689 del 1998 sarebbe da escludere in forza del
riferimento, nel provvedimento impugnato del Giudice di pace, alla
censura di violazione della predetta direttiva;
che infatti quel riferimento è collegato non già alla predetta
questione, bensì alla diversa questione dell’illegittimità
dell’allontanamento coattivo in luogo dell’allontanamento volontario;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con
condanna della ricorrente alle spese processuali, Liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 1.300,00 per compensi
di avvocato, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Ric. 2012 n. 07711 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-3-

avvocati delle parti costituite;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2013

Il Presidente

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