Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16366 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27173/2006 proposto da:

COMUNE di RIETI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore Sig.

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONIZETTI

20, presso lo studio dell’avvocato SPAGNOLI PAOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato TRINCHI Alberto con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A. (OMISSIS), D.C., D.M.

G., I.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

SAN COSIMATO 30, presso lo studio dell’avvocato MONTANINI Giuseppe,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUFORBIO

Cristiano R., con procure ad speciem in calce ai rispettivi ricorsi

passivi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 514/2005 del TRIBUNALE di RIETI, emessa il

4/10/2005; depositata il 06/10/2005; R.G.N. 1352/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato TRINCHI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, premesso che:

con ricorso affidato a due motivi il COMUNE di RIETI ha impugnato la sentenza in data 6-10-2005 con la quale il Tribunale di Rieti ha rigettato l’opposizione proposta dallo stesso COMUNE avverso il pignoramento eseguito ai suoi danni da D.A., D. C., D.M.G. ed I.E. in forza di titolo giudiziale sulle somme depositate presso il Tesoriere Municipale Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a. sino alla concorrenza di L. 870.000.000;

hanno resistito ai ricorso, depositando controricorso, D. A., D.C., D.M.G. ed I. E..

nelle more dell’udienza collegiale è stato depositato atto in data 4 giugno 2010 contenente rinuncia al ricorso, sottoscritto dal sindaco di Rieti (in forza di Delib. Giunta Comunale 4 giugno 2010, n. 131) e dal suo procuratore e difensore avv. Alberto Trinchi e contestuale accettazione, sottoscritta da D.A., D.C., D.M.G. e D.S., i primi tre in proprio e nella qualità di credi di I.E. (deceduta nelle more) e l’ultimo solo quale erede, nonchè dal loro procuratore e difensore avv. Giuseppe Montanini;

tanto premesso, osserva:

da quanto sopra esposto, consegue l’estinzione dei giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15), con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, giusta concorde richiesta delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensate interamente tra le parti le relative spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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