Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16366 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10712/2005 proposto da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo

studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GNONI Santo;

– ricorrente –

e contro

L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2005 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA,

depositata il 15/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.C. proponeva al Giudice di Pace di Reggio Emilia opposizione avverso il verbale di contravvenzione, con il quale la Polizia municipale di quella città gli aveva contestato la violazione dell’art. 143, commi 1 e 13.

Con sentenza dep. il 15 febbraio 2005 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la responsabilità dell’opponente Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Reggio Emilia sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria e falsa motivazione, travisamento e o difetto dei presupposti, censura la sentenza che, con motivazione generica, non esaustiva e contraddittoria, non aveva precisato perchè sarebbero stati privi di fondamento i fatti riferiti dai verbalizzanti, i quali avevano contestato all’opponente la violazione dell’art. 143, commi 1 e 13, perchè “procedeva senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata, entrando così in collisione con altro veicolo che si stava immettendo senza dare la precedenza”; il verbale, che fa fede fino a querela di falso, era completo di tutti i suoi elementi; oltretutto, nel caso di scontro fra veicolo ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., si presume la responsabilità dei conducenti nella verificazione del sinistro, tanto più che le norme la cui violazione era stata contestata ai conducenti coinvolti prescrivono regole di comportamento intese ad evitare pericoli per la sicurezza e la circolazione.

Il motivo è fondato.

La sentenza ha ritenuto non dimostrata la responsabilità dell’opponente in ordine all’infrazione contestata, osservando che dallo schizzo e dalla fotografia allegata al rapporto redatto dalla Polizia stradale non era stata fornita prova che il L. avesse violato l’art. 143 C.d.S., commi 1 e 13, “in quanto non vi è certezza che le frenate che appaiono sulla carreggiata riguardino l’auto condotta dal ricorrente”.

Seppure i riferimenti compiuti dal ricorrente alla presunzione di colpa dei conducenti, sancita dall’art. 2054 cod. civ., nel caso di scontro fra veicoli, sono del tutto fuori luogo nella specie in cui si trattava di verificare la violazione delle prescrizioni dettate dal codice della strada in tema di condotta di guida, va osservato che la motivazione della sentenza impugnata è non solo generica ma addirittura incomprensibile, perchè non fornisce alcuna spiegazione plausibile in ordine all’asserita ed apodittica affermazione circa l’assenza di prova dell’addebito e, non avendo proceduto al benchè minimo esame delle circostanze riferite dai verbalizzanti nè alla descrizione delle modalità del sinistro o alla condotta tenuta dal L., non consente di comprendere la rilevanza del riferimento alle tracce di frenata lasciate sulla carreggiata alle quali fa cenno: si consideri che la decisione gravata non contiene neppure la descrizione del fatto contestato. Il ricorso va accolto per quanto in motivazione; la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Reggio Emilia in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Reggio Emilia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA