Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16366 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14258-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIO LEONARDO;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4342/2017 della COMM. TRIB. REG.SICILIA,

depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1. Riscossione Sicilia spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4342/8/17 del 6.11.2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente T.G., ha ritenuto illegittimo l’avviso di iscrizione ipotecaria a questi notificato per talune cartelle esattoriali di pagamento.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’avviso di iscrizione ipotecaria in oggetto non fosse stato preceduto dalla regolare notificazione delle cartelle medesime, in quanto eseguita dal concessionario tramite il servizio di poste private Consorzio Olimpo di Palermo e, come tale, da ritenersi radicalmente inesistente.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal contribuente intimato.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,L. n. 890 del 1982, art. 7,D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5, nonchè della Direttiva 97/67/CE e del TFUE, quanto a principi di libera concorrenza e di divieto di aiuti di Stato nel settore dei servizi postali.

Diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, le notificazioni delle cartelle in questione, legittimamente operate dal concessionario della riscossione direttamente a mezzo del servizio postale, erano state eseguite, negli anni 2008-2009, a mezzo di un gestore privato titolare di licenza individuale n. 472 del 2006 da ritenersi, in base al diritto nazionale ed Euro-unitario, abilitato al servizio di posta in alternativa al gestore del servizio universale Poste Italiane SPA. In concreto, poi, le notificazioni in questione erano avvenute mediante consegna del plico a mani del portiere dello stabile indicato come domicilio fiscale dal Torta e qualificatosi come incaricato alla ricezione degli atti. Inoltre, l’operatore privato di posta aveva inviato al Torta informazione di avvenuta consegna a mezzo di lettera raccomandata (il tutto come da retate di notifica in atti, ad ogni buon conto trascritte nel ricorso per cassazione).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dall’art. 139 c.p.c., comma 2, al D.P.R. 600 del 1973, art. 60, comma 1, let. b-bis) e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 6. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la piena regolarità delle modalità di notificazione in concreto osservate, mediante consegna al portiere quale incaricato al ritiro, e con successivo invio della raccomandata informativa. Nè il destinatario aveva provato di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto.

p. 2.2 II primo motivo di ricorso è infondato, ed il suo rigetto determina l’assorbimento della seconda doglianza.

La questione della validità-invalidità-inesistenza della notificazione di atti giudiziari e processuali è stata affrontata e recentemente risolta dalla Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che: “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SSUU 299/20).

Lo stesso problema è stato vagliato con riguardo alla notificazione degli atti tributari impositivi, assunti quale species del genus degli atti amministrativi, con affermazione di validità della stessa qualora realizzata, da operatore postale privato licenziatario, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione del servizio di posta attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017.

Si è infatti recentemente stabilito – anche in ragione dell’evoluzione interpretativa che ormai configura come assolutamente residuale l’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, secondo quanto stabilito da altra pronuncia delle Sezioni Unite (Cass.SSUU n. 14916/16) – che: “in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali” (Cass. 15360/20).

Così Cass.n. 25521/20 ha conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservato al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017″.

Ha inoltre osservato quest’ultima decisione – in applicazione di quanto stabilito dalla citata sentenza SSUU 299/20 – che la L. n. 124 del 2017, art. 1, testè cit., è privo d’efficacia retroattiva, non essendo esso una norma interpretativa (Cass. 11/10/2017, n. 23887; 03/04/2018, n. 8089; 31/05/2018, n. 13855; 07/09/2018, n. 21884. E sull’irretroattività della novella convengono anche le stesse SSUU che, con la sentenza n. 8416/2019, cit., hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa.

Orbene, nel caso di specie si trattava di notifiche avvenute:

a) in anni (2008/2009) anteriori alla modificazione all’ordinamento nazionale indotto dalla Dir. 2008/6/CE di modificazione della Dir. 97/67/CE (quest’ultima attuata con D.Lgs. n. 261 del 1999, novellato con D.Lgs. n. 58 del 2011); e si è visto come la giurisprudenza che ammette la notificazione tramite posta privata degli atti amministrativi-tributari faccia comunque riferimento di salvezza al solo periodo tra il 2011 (D.Lgs. n. 58 del 2011 cit.) ed il 2017 (L. n. 124 del 2017), escludendosi efficacia interpretativa/retroattiva alla L. n. 124 del 2017 (nel senso della non retroattività, anche SU 299/20 cit.);

b) da parte di un operatore privato titolare di una sola licenza individuale ‘semplicè (rilasciata nel 2006), e non ‘specialè.

Va d’altra parte considerato che, nella specificità del caso, non ricorreva comunque alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), dal momento che non risulta che le notificazioni in esame (effettuate a mani del portiere) siano state in grado di portare ad effettiva conoscenza del contribuente le cartelle notificate, le quali – ed in ciò si concreterebbe il raggiungimento dello scopo astrattamente rilevante – non vennero impugnate.

Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del contribuente intimato.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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