Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16366 del 04/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16421-2014 proposto da:

K.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 71, presso lo MAURIZIO BELLUCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO AMBROGI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE,

T.H.N.;

– intimati –

avverso il decreto n. 37/2014 V.G. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 19/3/2014, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 16421/2014;

“Nel 2013, il Tribunale per i Minorenni di Firenze pronunciava decreto mediante il quale si dichiarava la decadenza della potestà genitoriale del sig. K.S.M. sui tre figli minori, affidati e collocati presso la madre.

Nel 2014, il sig. K.S. proponeva reclamo presso la Corte d’Appella di Firenze, evidenziando che secondo il suo avviso non risultavano elementi tali da far emergere il gravissimo pregiudizio che aveva giustificato l’adozione del provvedimento di primo grado in quanto egli non era affatto una persona non affidabile nè si era disinteressato completamente di loro, avendo incontrato i ragazzi più volte ed essendosi interessato sempre alla loro vita nei limiti delle sue effettive possibilità economiche che non gli consentivano un alloggio fisso, essendo suo malgrado ospite presso la Caritas di Firenze. La Corte d’Appello respingeva il reclamo, ribadendo l’assoluta carenza genitoriale del sig. K.S., in particolare per i suoi atteggiamenti autoritari e per la awdeltà mentale sistematicamente dimostrata nei rapporti familiari, per i suoi comportamenti poco consoni nei confronti della moglie e dei figli, ai quali veniva impedito con ogni mezzo quei contatti con il mondo esterno assolutamente essenziali per una loro crescita equilibrata e serena.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal sig. K.S. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione di legge, in particolare dell’art. 330 c.c., sotto il duplice aspetto della presunta violazione dei doveri legati alla genitorialità o dell’abuso dei relativi poteri nonchè del grave pregiudizio dei figli: il ricorrente evidenzia una palese violazione di legge, dal momento che i giudici di merito si sono sottratti al loro dovere di verificare se vi siano o meno condotte tali da giustificare il provvedimento estremo, e se vi sia il “grave pregiudizio per la prole, non essendo inoltre egli mai stato accusato di maltrattamenti nei confronti delle figlie, soggetto dedito a sostanze stupefacenti, alcool o altri particolari vizi.

2) Violazione o falsa applicazione di norme, motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto a precedenti decisioni anche passate in giudicato, relative al ricorrente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il ricorrente risaltava il contrasto tra il decreto della Corte d’Appello di Firenze, in sede di volontaria giurisdizione, che dichiarava decaduto il sig. K.S. dalla potestà genitoriale, e la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, sezione penale, che esclude l’esistenza di maltrattamenti.

Il ricorso è inammissibile secondo l’orientamento costante di questa Corte in ordine ai provvedimenti aventi ad esclusivo oggetto l’azione ex art. 330 c.c., dal momento che: l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti (..)che pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 c.c.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricombilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garantita per il minore, derivante dall’attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti assunti”. (Cass. 15341 del 2014, 24777 del 2015).

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Il collegio, rilevato che occorre valutare l’incidenza sul presente ricorso del recente arresto di questa sezione (Cass. n. 1743 del 2016) e che è necessario procedere alla stesura di altra relazione ex art. 380 bis c.p.c..

PQM

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di provvedere alla redazione della relazione ex art. 380 bis c.p.c. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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