Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16366 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6930/2016 proposto da:

G.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA RIITANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO GAMBETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1854/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

La cantante di musica leggera G.O., in arte ” B.O.”, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna che il 27 settembre 2015 ha confermato la decisione della CTP – Bologna che ha rigettato la domanda della contribuente diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2003 al 2007. L’Agenzia delle Entrate resta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’assorbente primo motivo la ricorrente esattamente censura – per violazione e soprattutto per falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito impositivo per l’esistenza di un valore aggiunto frutto dell’organizzazione e del lavoro altrui.

Invece, la giurisprudenza di legittimità, pronunziando su similari rapporti tra IRAP e attività artistiche, ha già affermato che il giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente un’attività artistica si avvalga di un agente ovvero stipuli contratti con una società organizzatrice, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei vari rapporti giuridici (Cass. 31/03/2010, n. 7828; 23/11/2016, n. 23908; 01/07/2015, n. 13471; 27/11/2012, n. 21106; 16/02/2007, n. 3679). Considerazioni analoghe sono state fatte anche riguardo alla posizione dello sportivo che disponga di contatti con società estere per la cura dell’immagine e dell’attività agonistica e che, per loro tramite, stipuli contratti con sponsors e scuderie (Cass. 21/01/2015, n. 961).

Tutto ciò, dunque, non è ritenuto per la Corte di per se stesso sufficiente a dimostrare che la parte contribuente – sia essa uomo o donna di arte, sport o spettacolo – svolga la propria attività artistica o agonistica attraverso forme di organizzazione propria (conf. Cass. 18701/2017, n. 1870).

Pertanto, la decisione d’appello riguardante l’odierna ricorrente, essendosi discostata dai criteri regolativi indicati nel condiviso orientamento di legittimità, deve essere cassata in punto di falsa applicazione di norme di diritto sostanziali riguardo agli elementi di fatto addotti dalla contribuente circa gli effetti e marginali rapporti con la S.a.s. Gapp Music di P.O. & C. (quale socia accomandante di minoranza), enfatizzati dalla CTR.

La decisione del giudice regionale, peraltro, non è calibrata neppure rispetto ai principi regolativi certificati da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9451 laddove si afferma che il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 cit. non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Rammentandosi, in tesi generale, che i compensi che un lavoratore autonomo paga a consulenti esterni non rappresentano l’elemento che fa scattare automaticamente anche il pagamento dell’IRAP (Cass. 12/10/2016, n. 20610).

Sarà compito del giudice di merito procedere, in sede di rinvio, a specifico e motivato esame e ad accurata rilevazione e valutazione del materiale probatorio versato in atti dalle parti, procedendo alla delibazione e sussunzione con rigorosa osservanza dei principi di diritto sopra enunciati.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento del primo motivo (logicamente e giuridicamente assorbente rispetto agli altri per meri vizi del ragionamento probatorio e/o motivazionali) e cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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