Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16365 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16365 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del sindaco

pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avv. Dante F. Pozzi, con domicilio eletto
presso lo studio dell’Avv. Andrea Melucco in Roma, via Antonio
Bertoloni, n. 27;
– ricorrente contro
GATTO Manuele Maria, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Vincenzo
Fanelli, per legge domiciliato presso la cancelleria civile
della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– controricorrente –

So.1S

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria depositata in
data 6 febbraio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Dante F. Pozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso
per l’improcedibilità del ricorso.
Ritenuto che il Tribunale di Alessandria, con sentenza resa
pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 febbraio 2012,
ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Alessandria nei
confronti di Manuele Maria Gatto e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa città che
aveva annullato il verbale di accertamento dell’art. 7 del codice della strada, sul rilievo della illegittimità della contestazione effettuata da un ausiliario del traffico al di fuori delle sue competenze;
che avverso la sentenza del Tribunale, notificata il 21
febbraio 2012, il Comune di Alessandria ha proposto ricorso,
con atto notificato il 20 aprile 2012, sulla base di due motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso.
Considerato che il Comune ricorrente ha depositato una copia autentica della sentenza del Tribunale, ma priva della re-

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Giusti;

lata di notifica, pur dando espressamente atto, nel ricorso,
dell’avvenuta notificazione della sentenza in data 21 febbraio
2012;
che va fatta applicazione del principio secondo cui la pre-

proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità,
entro il termine di cui al primo comma della stessa norma,
della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione a tutela
dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione,
il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza,
è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; sicché nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli
è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica
della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il
ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile,
restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità
soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la
relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372
cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il
termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e

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visione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod.

dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia
con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo

dell’impugnazione (Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal
controricorrente, che liquida in complessivi euro 700, di cui
euro 600 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 maggio
2013.

d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività

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