Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16365 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 26/07/2011), n.16365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo 46-48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta

e difende per procura in atti.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari in data 12 ottobre

2009. nel procedimento n. 72/2009 Ruolo Generale Affari Camera di

Consiglio:

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. RUSSO Libertino Alberto, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 febbraio 2011 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione, comunicata al

Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

Fatto

OSSERVA

IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati:

RITENUTO CHE:

1. V.A. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 12 ottobre 2009, con il quale la Corte di appello di Bari – pronunciando in un giudizio in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, promosso dallo stesso V. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per eccessiva durata di un processo promosso davanti al TAR Lazio – ha dichiaralo la propria incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Roma;

il Ministero intimalo non ha svolto difese:

OSSERVA:

2. il ricorrente deduce che la competenza appartiene anche alla Corte d’appello di Bari, in quanto la propria residenza, presso cui deve essere eseguita dal debitore la prestazione, è ricompresa nel distretto di detta Corte:

3. la competenza sembra appartenere alla Corte d’appello di Perugia:

infatti le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6307/10, hanno affermato il principio che la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, che stabilisce che “la domanda di equa riparazione si propone davanti alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata” – si applica anche nei giudizi svoltisi davanti a giudice diversi da quello ordinario e, per quel che in questa sede rileva, anche davanti al giudice amministrativo; in base a tale orientamento, nel caso di specie, essendosi il giudizio presupposto svolto davanti al davanti al TAR Lazio, appare competente la Corte di appello di Perugia, secondo il criterio fissato dall’art. 11 c.p.p.:

4. si ritiene pertanto che il proposto regolamento di competenza da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 380 bis e 380 ter c.p.c.. possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che il ricorrente V.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che. a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in alti, non inficiate dalle argomentazioni svolte dal V. in detta memoria, che non forniscono elementi di giudizio che inducano a differenti conclusioni:

rilevato, in particolare, che il ricorrente deduce che le Sezioni unite di questa Corte, con la citata ordinanza n. 6307 del 2010, hanno mutato il diritto vivente da anni fondato pacificamente sul principio che l’art. 11 c.p.p., quale criterio di individuazione della Corte di appello territorialmente competente, si applica ai soli giudizi presupposti svolti avanti al giudice ordinario, ritenendo, con innovativa interpretazione, che il disposto di detto articolo si applica anche ai giudizi speciali amministrativi, ed ha altresì affermato che le decisioni con le quali la Corte di cassazione muta un proprio precedente e costante indirizzo in materia di interpretazione di norme processuali non hanno efficacia retroattiva;

osservato che il principio enunciato da ricorrente non può essere condiviso, in quanto avrebbe l’effetto di rendere efficace soltanto per il futuro qualsiasi mutamento di giurisprudenza nell’interpretazione di norme processuali e costituirebbe pertanto un serio ostacolo all’innovazione giurisprudenziale, privando di interesse le parti a patrocinare modifiche delle quali ben raramente si potrebbero giovare, perchè la controparte, svantaggiata dal nuovo orientamento, potrebbe invocare l’applicazione in proprio favore di quello precedente, a tutela nell’affidamento nello stesso riposto (Cass. S.U. 2011/8127, in motivazione);

B1) ritenuto che il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso confidando su regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement. è rappresentato dall’istituto della rimessione in termini: che a tale riguardo, questa Corte ha già enunciato l’orientamento, condiviso dal collegio, secondo il quale, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ..

“ratione temporis” applicabile, anche in assenza di un’istanza di parte, se.

esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione, dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell’orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa latta valere in giudizio (Cass. S.U. 2011/8127; Cass. 2010/14627);

considerato che la pronuncia sulla competenza, consentendo, ai sensi dell’art. 50 c.p.c. la riassunzione, della causa davanti al giudice dichiaralo competente, non determina l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione, nè rende impossibile una decisione sul merito della domanda proposta, restando pertanto esclusa, nel caso di specie, la stessa configurabilità di una situazione processuale che comporti il diritto alla rimessione in termini del ricorrente:

ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il decreto impugnato deve essere annullato, con dichiarazione di competenza della Corte di appello di Perugia, e che nulla deve disporsi in ordine alle spese della presente fase, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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