Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16365 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16365
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10411/2006 proposto da:
D.G.A. (OMISSIS), I.V., M.P.,
elettivamente domiciliati in Roma PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria cella CORTE di CASSAZIONE rappresentanti e difesi con
delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona 7 dell’Amministratore
Delegato pro tempore Dott. S.S., elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVI
Luigi, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TROIANIELLO GERARDO con delega in calce del controricorso;
CARICE ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 114-B, presso io studio dell’avvocato MELUCCO GIORGIO, che
lo rappresenta e difende con delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
L.M., CIRIO SPA, S.C., M.V., FONDIARIA
SAI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3757/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
Sezione Quarta Civile, emessa il 25/11/2005; depositata il
29/12/2005; R.G.N. 1272/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/06/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato GIORGIO MELUCCO;
udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza del 29 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame principale e quello incidentale, rispettivamente proposti da D.G.A. e Toro Assicurazioni s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di quella città, che nella controversia tra M.V., D.G.A. e I.V. e la Cirio s.p.a.- aveva accollo la domanda degli attori al risarcimento dei danni subiti, in occasione di un sinistro stradale e aveva rigettato la domanda di garanzia, compensando le spese di lite;
che, avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione D.G.A. e I.V., affidandosi ad un unico motivo, resistito con rispettivi controricorsi dalla Toro Assicurazioni s.p.a. e da la CARICE (già Levante-Norditalia).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo della odierna impugnazione i ricorrenti lamentano che erroneamente, a loro avviso, il giudice dell’appello abbia ritenuto che la notifica della sentenza in forma esecutiva, effettuata nel domicilio del soccombente, invece cha al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., non varrebbe a far decorrere il termine dell’impugnazione nei confronti, del destinatario, ma produrrebbe sempre tale effetto nei confronti del notificante, con decorrenza, quindi, per lui, da tale data del termine breve per l’impugnazione;
che, al contrario, essi sostengono, che, stante, la comunanza del termine per entrambe le parti, la notifica in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., fatta alla controparte personalmente e non al procuratore costituito sarebbe non idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia nei confronti del notificante che del notificato;
che l’assunto dei ricorrenti è effettivamente conforme al prevalente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, a suo sostegno da essi invocato (tra le tante (Cass. n. 1069/00; Cass. n. 437/07; Cass. n. 8071/09; Cass. n. 15389/07 – isolata la sentenza n. 191/01, richiamata nel controricorso della CARICE);
che trattasi, invero, di orientamento risalente alla sentenza n. 311/82 delle Sezioni Unite, le quali, con quella pronuncia, disattesero un pregresso indirizzo contrario, che, peraltro, traeva conforto da maggioritaria ed autorevole dottrina.
E ciò sulla base della argomentazione, per cui “se è esatto che le formalità di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., sono stabilite nell’interesse del notificalo, parimenti è vero che il notificante, adottando, ai fini esecutivi, quelle dell’art. 479 stesso codice, non ha di certe inteso porre in mora la controparte ad impugnare la sentenza nel termine breve e, tanto meno,ha voluto mettere in mora se stesso”; poichè sempre secondo la citata sentenza la notificazione eseguita ad una sola delle controparti personalmente, come non fa decorrere il termine breve nei confronti del notificato, così non lo fa decorrere nei confronti del notificante, essendo il termine per l’impugnazione comune ad entrambi;
che, sulla stessa linea, anche di recente, è stato ribadito che, nel caso dì notifica della sentenza in forma esecutiva mancherebbe qualsiasi indicazione atta a far ritenere che il notificante persegua altro obiettivo che quello di dare impulso alla procedura esecutiva (Cass. Sez. 1^ n. 15389/07) e che la decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 326 c.p.c., è ricollegata non alla conoscenza, sia pur legale, della sentenza impugnata, ma al compimento della formale attività acceleratoria data dalla sua notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 citato codice;
che, però, il Collegio è indotto a dubitare che il riferito indirizzo sia coerente alle finalità acceleratori e dell’art. 326 c.p.c., e soprattutto che esso sia compatibile con il novellato art. 111 Cost., per il profilo della ragionevole durata del processo;
che, ciò, infatti, che quell’orientamento pare non adeguatamente valutare è la circostanza che, con la notifica della sentenza in forma esecutiva, il notificante dimostra di avere, comunque, completa ed effettiva conoscenza del contenuto della sentenza, per cui, ove la ritenga non integralmente a sè favorevole, non si vede perchè debba scindere, sul piano diacronico, la tutela in executivis, per la parte favorevole, e quella impugnatoria per la residua parte, eventualmente differendo quest’ultima con l’utilizzazione del termine lungo sub art. 325 c.p.c.;
che sembra, quindi, al Collegio opportuno rimettere gli atti del presente al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Signor Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del presente giudizio alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell’art. 376 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010