Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16365 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8193-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA

PIERLUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati CIMETTI MAURIZIO e

PARENTE GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCHETTI MARIA CHIARA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE VALLE D’AOSTA, COMUNE

AOSTA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE, AGENZIA

DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 TORINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/2017 Sez. 2 della COMM. TRIB. REG. VALLE

D’AOSTA, depositata il 01/12/2017; udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere

Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 34 del 1.12.2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, in parziale riforma della prima decisione, ha affermato, in giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria ed intimazione di pagamento:

– su appello del contribuente C.G., la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione di sanzioni ed interessi sulle cartelle già ritenute non prescritte dal primo giudice;

– su appello dell’ente di riscossione, l’applicabilità del termine di prescrizione breve specificamente dettato per i singoli crediti tributari e non tributari (nella specie, per Irpef, Iva, canone Rai, diritti CCIAA, tasse automobilistiche, tributi locali) dedotti nelle cartelle regolarmente notificate e non opposte, non già del termine di prescrizione ordinaria decennale, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/16;

– su appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, il difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore, vertendosi in materia di riscossione.

Resiste con controricorso il Cosentino.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’ente di riscossione lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., dal momento che doveva ritenersi applicabile il termine di prescrizione ordinaria decennale, considerato che, con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, si determinava la novazione dell’obbligazione originaria sia da un punto di vista oggettivo (formazione del titolo esecutivo, autonomo rispetto al titolo obbligatorio originario), sia da un punto di vista soggettivo (sostituendosi l’esattore all’ente impositore). Il che trovava conferma anche nel D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, , in base al quale l’ente creditore, individuata l’esistenza in capo al debitore di elementi reddituali o patrimoniali, poteva riaffidare in recupero la somma all’agente della riscossione già destinatario di discarico, a condizione che non fosse appunto decorso il termine di prescrizione decennale. Doveva dunque essere rimeditata la decisione in materia adottata dalle sezioni unite con la sentenza n. 23397/16, recepita dalla CTR.

p. 2.2 Il motivo è infondato, non sussistendo ragioni per disattendere quanto in materia stabilito dalle SSUU con la sentenza da ultimo citata, secondo cui: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. (…)” e, inoltre: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c. c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.”

Le SSUU si sono fatte carico, tra gli altri, anche dell’elemento interpretativo costituito dal qui invocato D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, (p.p. 19 segg.) rimarcandone la riferibilità all’ambito meramente amministrativo ed interno al rapporto di dare-avere tra ente impositore ed ente di riscossione ammesso al discarico.

Dal che si evince come nel rapporto sostanziale nei confronti del debitore – rapporto nel quale il credito non è soggetto ad alcuna novazione nè oggettiva nè soggettiva, continuando esso a trovare fondamento nel titolo obbligatorio originario, e riferimento soggettivo nell’ente impositore – la mancata impugnazione della cartella per debiti tributari comporta la definitività ed irretrattabilità del credito, senza tuttavia mutarne il regime di prescrizione allorquando quest’ultimo sia dalla legge stabilito in termine più breve rispetto a quello ordinario decennale; ciò secondo, appunto, quanto stabilito dalla stessa norma fondamentale dell’art. 2946 c.c., secondo cui i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”.

Resta dunque inapplicabile, in assenza di giudicato, il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c..

Ne segue il rigetto del ricorso, con la condanna dell’ente ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’ente ricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente Cosentino, che liquida in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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