Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16365 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2744/2016 proposto da:

M.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO

BELLI 79, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA SERVA, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

DANIELA BOSCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3738/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il Dott. M.G.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio del 25 giugno 2015 laddove nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2007. L’avvocatura erariale deposita atto di costituzione tardiva ma non si difende con controricorso.

Con due mezzi la ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3) e vizio di omesso esame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con minime attrezzature, modeste spese globali e ridotto ausilio di personale.

La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle autosufficienti difese della ricorrente emerge che nella specie il thema decidendum riguarda – oltre alla modestia degli ammortamenti annuali – la presenza di un lavoratore dipendente altrettanto modestamente remunerato. Il che, senza adeguato esame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati di per se stessi (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento del ricorso stesso e cassazione della sentenza d’appello con rinvio per nuovo e più compiuto esame e regolazione delle spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza d’appello; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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