Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16364 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/07/2020), n.16364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 18582 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Nuova Cifad s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 92/24/11 depositata in data 8 giugno

2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2019 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-con sentenza n. 92/24/11 depositati) in data 8 giugno 2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Nuova Cifad s.r.l. in liquidazione, in persona

del liquidatore legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 11.2/04/09 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso le intimazioni di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), per gli anni 2002-2002, a seguito delle presupposte cartelle di pagamento con le quali l‘Ufficio, in esito a controllo automatizzato, sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis, aveva iscritto a ruolo, a carico della suddetta società contribuente, Euro 97,806,10, a titolo di Irpeg, Irap e Iva, per l’anno 2002, oltre interessi e sanzioni, ed Euro 71.028,07 a titolo di Irpeg, Irap e Iva, per l’anno 2003, oltre interessi e sanzioni, essendo stata previamente rigettata l’istanza di definizione agevolata, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9bis, per non avere la contribuente provveduto al versamento delle rate successive alla prima;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che avendo la CTR della Lombardia ritenuto valida la definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9bis erano da annullare le conseguenziali intimazioni di pagamento;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR annullato le intimazioni di pagamento sulla base del mero rinvio alla sentenza della CTR Lombardia n. 15./45/07 che aveva dichiarato illegittimo il diniego di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9bis, per mancato versamento integrale del dovuto, ancorchè tale presupposta sentenza fosse stata- prima della sentenza della CTR impugnata n. 92/24/11 dell’8 giugno 2011- cassata senza rinvio con ordinanza della Corte di cassazione n. 3980 del 18 febbraio 2011, con conseguente violazione del giudicato esterno;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per avere la CTR erroneamente annullato le intimazioni di pagamento sul presupposto della validità della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9bis, ancorchè, in mancanza di versamerto integrale delle rate, per giurisprudenza di legittimità, il meccanismo di agevolazione non si perfeziona;

– il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo;

– questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui: “il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità ci avvalersi della definizione anticipata” (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016; n. 28362 del 2018);

– pertanto, in assenza di disposizioni come quelle previste dalla L. 289 del 2002, art. 8,9 e 15 (a norma delle quali “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), nonchè dalla medesima L. 289 del 2002, art. 16, comma 2 (secondo cui “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateè le che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass., sez. 5, 7 novembre 2018 n. 28362; Cass. 15 giugno 2016 n. 12312; Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745);

– a ciò va aggiunto, con riguardo all’Iva” che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis) o premiali (come quelle di cui alla medesima L. n. 289 del 2002, artt. 7 ed 8) comportanti una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, cosi come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06;

-va perciò disapplicato, con riferimento all’Iva, la citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale (ex plurimis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; r. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; n. 19895 del 2016; n. 14293 del 2016; n. 12312 del 2016);

-nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni: il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C 430-431/93, Van Schijndel; C – 327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez.un., 18 dicembre 2006, n. 2E 948);

– nella specie, il giudice a quo nell’annullare le intimazioni di pagamento sul presupposto della validità della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9bis- peraltro anche in materia di Iva- ancorchè, in mancanza di versamento integrale delle rate, non si è attenuto ai suddetti principi;

– in conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo; con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto del ricorso originario della società contribuente;

– in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso: assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio;

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA