Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16364 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15877/2018 R.G. proposto da:

Ergife spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Lo Cane Pasquale,

elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Tiepolo 4;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossi Domenico ed

Ciavarella Antonio, elettivamente domiciliata in Roma, via del

Tempio di Giove 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 7378/eV17, depositata il 12 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2021

dal relatore Cavallari Dario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ergife spa ha impugnato, davanti alla CTP di Roma, tre avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni dal 2009 al 2011 concernente un fabbricato sito in Roma, utilizzando quale base imponibile la nuova e maggiore rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio a seguito di DOCFA del 5 febbraio 2009.

La CTP di Roma, con sentenza n. 23699/41/2016, ha respinto il ricorso.

L’Ergife spa ha proposto appello che la CTR del Lazio, con sentenza n. 7378/9/17, ha rigettato.

L’Ergife spa ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

L’Ergife spa ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In primo luogo, va respinta l’eccezione di inammissibilità di Roma Capitale, atteso che il ricorso contiene una completai indicazione dei profili oggetto del contendere nei gradi precedenti e delle ragioni del gravame.

2) Con i tre motivi proposti, che vanno trattati congiuntamente stante la stretta connessione, la società ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 e L. n. 342 del 2000, art. 74, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la CTR avrebbe errato nell’affermare il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale, quale ente impositore, sostenendo che, al contrario, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto contro l’Agenzia del Territorio, senza tenere conto che oggetto del contendere non erano i criteri di determinazione della nuova e maggiore rendita catastale, ma il fatto che fosse stata applicata per determinare l’ICI, relativamente agli anni 2009-2011, senza che le fosse stata previamente comunicata o notificata.

Le doglianze devono essere respinte, ancorchè la motivazione della decisione impugnata sia erronea, poichè il dispositivo della sentenza è, comunque, conforme al diritto, dovendosi, peraltro, correggere la detta motivazione ex art. 384 c.p.c..

Infatti, dalla lettura del ricorso e della sentenza della CTR Lazio si evince la società contribuente si era doluta, in primo ed in secondo grado, non delle modalità di determinazione della maggiore rendita catastale, contestazione che, indubbiamente, avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti dell’Agenzia del Territorio, ma del fatto che siffatta rendita fosse stata utilizzata dall’ente impositore (Roma Capitale) per calcolare l’ICI relativa agli anni dal 2009 al 2011 nonostante non fosse stata data notizia alla medesima contribuente di tale nuova rendita tramite notificazione o comunicazione.

La difesa di Ergife spa aveva, quindi, domandato l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale per il quale “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della 16ro notificazione, giacchè per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il Comune può legittimamente richiedere VICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale sia stata non solo notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000” (Cass., Sez. 5, n. 5623 del 20 marzo 2015).

Sulla base di questa prospettazione la legittimazione passiva di Roma Capitale, quale ente impositore, non poteva essere negata, poichè la doglianza investiva la liquidazione dell’imposta, in teoria avvenuta avvalendosi di una rendita determinata dall’Agenzia del Territorio in data 8 luglio 2009, e non la fase precedente della quantificazione della rendita, con riferimento alla quale sarebbe stato corretto affermare la legittimazione passiva della menzionata Agenzia del Territorio.

La motivazione della sentenza di appello va, quindi, corretta, nella parte nella quale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale, dovendosi, al contrario, affermare il seguente principio di diritto:

“In tema di ICI, ove il contribuente lamenti che l’imposta è stata erroneamente determinata in conseguenza dell’illegittima applicazione di una rendita catastale della cui determinazione non ha avuto notizia tramite notificazione o comunicazione, sussiste la legittimazione passiva dell’ente impositore e non della competente Agenzia del Territorio”.

In ogni caso, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della CTR Lazio. Infatti, occorre rilevare che, come prospettato dalla società ricorrente, la rettifica della rendita catastale è avvenuta in base alla procedura c.d. DOCFA. Secondo la giurisprudenza di legittimità, però, in tema di ICI, qualora il contribuente si sia avvalso, per l’accatastamento di un immobile, di siffatta procedura, trova applicazione il principio della superfluità

della notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione del tributo, salvo che il Corhune, nell’emetterè l’avviso di liquidaZione, proceda sulla” base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, dovendo, in questa ipotesi, il relativo atto di attribuzione essere preventivamente notificato allo stesso contribuente (Cfr. Cass., Sez. 5, n. 7801 del 20 marzo 2019).

Nella specie, l’Ergife spa non ha mai sostenuto che la nuova rendita determinata dall’Agenzia del Territorio si sia discostata da quella indicata con il ricorso alla procedura DOCFA, con la conseguenza che le contestazioni della società contribuente risultano infondate, avendòRoma Capitale legittimamente applicato la rendita più recente nonostante il provvedimento di determinazione di questa non fosse stato notificato o comunicato al soggetto interessato.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

3) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’Ergife spa a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre esborsi determinati in Euro 200,00, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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