Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16363 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 26/07/2011), n.16363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, via di

Colloredo 46-48, presso l’avv. Gabriele De Paola, che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge,

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 6 luglio

2009 2009, nel procedimento n. 114/09 V.G.;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. RUSSO Libertino Alberto, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 febbraio 2011 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 6 luglio 2009 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale è stato dichiarato improcedibile, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con L. n. 133 del 2008, per non essere stata presentata istanza di prelievo di cui al R.D. n. 642 del 1907, art. 51, il ricorso dal medesimo presentato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR Emilia Romagna in data 11 agosto 1995 e definito con sentenza del 27 marzo 2009;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, non è applicabile retroattivamente per i giudizi amministrativi introdotti prima dell’entrata in vigore della norma suddetta;

3. premesso che nella specie il giudizio amministrativo è stato introdotto con ricorso depositato in data 11 agosto 1995, prima dell’entrata in vigore della norma sopra richiamata, il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 2008/28428;

2009/3500);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.;

B) osservato che il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, non inficiate dalle argomentazioni di diritto svolte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo cui, in relazione a giudizi ex Lege n. 89 del 2001iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, come nel caso di specie, in mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal citato art. 54, la domanda di indennizzo non è procedibile, sia che si riferisca a giudizi presupposti iniziati prima del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore della richiamata norma), che a giudizi presupposti promossi successivamente, considerato, in particolare, che nella prima ipotesi “non si tratta di fare applicazione retroattiva dell’art. 54, giacchè quest’ultimo non si riferisce alla fattispecie sostanziale, costituita dalla durata non ragionevole del giudizio presupposto, bensì pone una condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di indennizzo ai sensi della Legge Pinto”;

considerato, a tale riguardo, che, come già affermato da questa Corte (Cass. 2009/3500) con orientamento pienamente condiviso dal collegio, “in difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990), quindi non incide su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolati dalla Legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099 del 2000).

Tanto vuoi dire che, in applicazione delle regole stabilite dall’art. 11 preleggi, comma 1, e dall’art. 15 preleggi, concernenti la successione delle leggi (anche processuali) nel tempo, quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l’atto è stato compiuto (con riferimento alle condizioni di proponibilità della domanda, tra le molte, Cass. n. 9467 del 1987;

n. 4676 del 1985), essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall’interprete. Una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha dunque quando si pretenda sia di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere (Cass. n. 20414 del 2006)”;

B1) ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare – determinato in dieci anni e sette mesi il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, protrattosi davanti al TAR Emilia Romagna per tredici anni e sette mesi dall’11 agosto 1995 al 27 marzo 2009 (data della sentenza), previa detrazione del termine ragionevole di durata determinato in tre anni secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte – in ordine al parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130);

che nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Emilia-Romagna oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare l’assenza di iniziative per ottenere la definizione del procedimento, al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.800,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente;

che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa, (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito e di quello di cassazione in favore del difensore del ricorrente, avv. Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.800,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorali, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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