Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16363 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21844-2018 proposto da:

D.G.L., T.L., T.R. e T.A.,

quali eredi di T.P., T.I.M., T.E.,

TA.PA. e T.M.C., quali eredi di T.G.,

TA.ID.FR., TA.PA., elettivamente domiciliati in ROMA,

Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI CAMPLI DONATO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SPOLTORE, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GINETTI MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2017 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO SEZ.

DIST. di PESCARA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il Comune di Spoltore notificava agli eredi di T.G. l’avviso di accertamento ICI, anno 2009, n. 1572 e ad Ta.Id.Fr., T.P. e Ta.Pa. gli avvisi di accertamento ICI, anno 2009, nn. 1486, 1487 e 1488, con riferimento a terreni di loro proprietà, rideterminandone il valore ai fini dell’imposta. Le aree oggetto di tassazione, censite in catasto terreni in Spoltore (PE) foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), erano state interessate da procedimento espropriativo avviato con atto del (OMISSIS). Il comune prospettava la possibilità di convenire la cessione volontaria delle aree, prevedendo, in tal caso, il beneficio della mancata riduzione del 40% sulla indennità spettante ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis. L’indennità di esproprio veniva quantificata in Euro 258.938,36 per la particella 674 ed in Euro 10.268,01 per la particella 395, esclusa la maggiorazione per cessione volontaria. I ricorrenti aderivano, con nota depositata al protocollo dell’Ente l’8.6.2005, alla proposta di cessione volontaria, ma il procedimento non aveva seguito. Ne seguiva, pertanto, un contenzioso amministrativo in ragione dell’inerzia dell’Amministrazione, che si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato n. 109 del 2016. I contribuenti, con riferimento ai predetti avvisi di accertamento, depositavano istanza di autotutela, presentando anche ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara (n. 165/2015). Nelle date del 20 e 23 febbraio 2015, il Comune di Spoltore notificava gli avvisi di accertamento in rettifica nn. (OMISSIS) rispettivamente agli eredi di T.G., rideterminando il valore dei terreni in Euro 432.630,78 per la particella 674 ed in Euro 17.114,40 per la particella (OMISSIS). Gli avvisi venivano impugnati dai contribuenti (ricorso n. 413/2015) i quali ritenevano che l’ICI dovesse essere determinata secondo il valore quantificato dal Comune con l’offerta provvisoria dell’indennità di esproprio.

L’adita Commissione, previa riunione, accoglieva i ricorsi n. 165 e 413 del 2015, attribuendo ai terreni oggetto di tassazione il valore di Euro 258.938,36 per la particella 674 ed Euro 10.268,01 per la particella 395. Il Comune di Spoltore appellava la decisione, ritenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel determinare la base imponibile ai fini ICI. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 43/2018, accoglieva parzialmente l’appello, sulla base del rilievo che la valutazione dei beni dovesse essere effettuata ora per allora ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, ovvero con maggiorazione del 40% per l’adesione alla cessione volontaria.

T.M.C., T.E., T.I.M., Ta.Pa., Ta.Id.Fr., Ta.Pa., eredi di T.G., e D.G.L., T.L., T.R., T.A., eredi di T.P., ricorrono per la cassazione della sentenza n. 43/2018 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, presentando memorie. Il Comune di Spoltore si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in quanto i giudici di appello avrebbero ritenuto erroneamente che la valutazione del valore dei beni dovesse essere effettuata ora per allora ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, con la maggiorazione del 40% per l’adesione alla cessione volontaria.

Secondo i ricorrenti tale statuizione violerebbe il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, posto che, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19131 del 2007), la base imponibile ai fini ICI deve tenere conto della procedura espropriativa iniziata, in quanto, dopo l’assoggettamento del fondo alla procedura di espropriazione, si pone un effettivo problema di sproporzione tra l’imposta corrisposta con riferimento al valore venale del bene e l’indennità di espropriazione erogata in misura a tale valore venale. Ne consegue che la base imponibile non potrebbe essere il valore venale in comune commercio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1, nè potrebbe essere calcolata considerando la maggiorazione del 40% prevista dalla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, come stabilito dai giudici di appello.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, in quanto i giudici di appello non avrebbero correttamente considerato, anche alla luce della sentenza del Consiglio Stato n. 106/2016, che la conclusione del procedimento di espropriazione sarebbe rimessa alla mera potestà dell’Amministrazione. L’indennità relativa alla cessione volontaria sarebbe una mera aspettativa degli espropriandi, non giuridicamente tutelabile, sicchè la maggiorazione del 40% sarebbe meramente eventuale, rimessa alla pura discrezionalità del Comune di Spoltore. Ne consegue che la stima della base imponibile ai fini ICI non può essere fatta sulla base di un valore ipotetico, meramente eventuale, la cui realizzazione è rimessa alla esclusiva volontà dell’ente impositore, con la conseguenza che, in pendenza della procedura espropriativa, la base imponibile non potrebbe che essere quella determinata dall’Amministrazione nell’ambito della procedura, considerando anche il fatto che la sua pendenza non consentirebbe al bene di essere oggetto di trasferimento. I giudici di appello, nel stabilire la base imponibile ai fini ICI del terreno sottoposto a procedura espropriativa in atto, non avrebbero applicato correttamente la L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, che consente di considerare l’indennità di cessione volontaria solo al momento in cui la relativa procedura si è perfezionata con la stipula dell’atto di trasferimento, che è rimessa comunque alla esclusiva potestà dell’ente espropriante.

3. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica.

3.1. Le critiche, oltre che inammissibili, sono infondate.

Appare all’evidenza l’inammissibilità della censure atteso che i ricorrenti, pur proponendo un vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, illustrano nello sviluppo assertivo dei motivi una richiesta di rivalutazione del fatto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, che non può essere messa in discussione in sede di legittimità, laddove, come nella specie, tale valutazione risulti adeguatamente motivata e priva di vizi logici.

Va rilevata, altresì, l’infondatezza delle censure.

Va premesso, con riferimento al regime impositivo ai fini ICI di un bene sottoposto a procedura di esproprio, che: ” In tema di imposta comunale sugli immobili il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile, e quindi della concreta misura dell’imposta, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente da imposta” (Cass. n. 10669 del 2018).

Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, la base imponibile ai fini ICI per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di tassazione, tenendo conto di una serie di elementi, quali la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevanti sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Considerato che l’anno di imposta è il 2009, la base imponibile ai fini ICI va calcolata con riferimento a tale anno di imposizione (Cass. n. 20959 del 2019).

I contribuenti deducono l’illegittimità dell’accertamento compiuto dal giudice del merito, il quale avrebbe erronamente calcolato la base imponibile tenendo conto della maggiorazione del 40% scaturita a seguito della adesione alla proposta di cessione volontaria del bene in sede di procedura di esproprio.

3.2. La questione all’esame della Corte è se sia consentito al giudice del merito, in sede di accertamento della base imponibile, tenere conto del valore riferito al bene oggetto di stima determinato dalla somma dovuta a seguito di adesione del contribuente alla cessione volontaria del bene, maggiorata del 40% rispetto a quella che sarebbe stata dovuta come indennità di esproprio.

Secondo l’indirizzo ampiamente condiviso da questa Corte: “In tema di ICI, ai fini della determinazione del valore venale degli immobili occorre fare riferimento ai parametri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, da considerarsi tassativi in mancanza di un valore riferito al bene oggetto di stima” (Cas s. n. 11445 del 2018). Tali parametri sono vincolanti e tassativi “solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, mentre, ove il valore del terreno, e quindi il suo pretino, sia già assegnato, perchè posto in vendita, il valore fissato, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, cosicchè la valutazione del giudice di merito che, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, assume come parametro oggettivo il pretino d’acquisto e motivi congruamente le ragioni per cui deve considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14118 del 2017; conf. Cass. 27807 del 2018).

In un procedimento espropriativo, la cessione volontaria del bene, ai sensi dell’art. 45 Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, comma 1, prevede la possibilità per il proprietario del bene oggetto della procedura ablatoria di evitare il decreto di esproprio con un atto di cessione volontaria dello stesso al soggetto beneficiario dell’espropriazione, da stipulare nell’arco temporale predeterminato e dietro liquidazione in suo favore di un corrispettivo da quantificare sulla base di criteri fissati dallo stesso art. 45, comma 2, in relazione alle diverse tipologie degli immobili interessati al trasferimento altrimenti coattivo. La definizione della natura giuridica del contratto (o atto di cessione volontaria del bene espropriando) è questione da tempo dibattuta con esiti diversi in dottrina, nella quale due tesi si sono fronteggiate: quella che riconduce l’accordo in questione nella categoria dei contratti di diritto privato, accumunandola ai comuni contratti di compravendita, l’altra che invece lo inquadra nella categoria dei contratti di diritto pubblico, sul rilievo che si tratta di atto che del contratto ha solo la struttura, ma non anche la funzione e gli effetti, che sono quelli propri del decreto di espropriazione.

La giurisprudenza di legittimità, invece, rileva la posizione di preminenza che l’amministrazione espropriante conserva anche in caso di cessione volontaria, pertanto, l’accordo di cessione volontaria viene ricondotto ai contratti pubblici (Cass. n. 5848 del 2000) sicchè: “la cessione volontaria, siccome regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, ha natura di negozio di diritto pubblico, dotato della funzione propria del decreto di espropriazione di segnare l’acquisto a titolo originario, in favore della Pubblica amministrati del bene compreso nel piano d’esecuzione dell’opera pubblica (Cass. n. 4759 del 1998, n. 1730 del 1999).

La cessione volontaria degli immobili costituisce, quindi, un contratto pubblicistico inserito nel procedimento espropriativo, la cui connotazione caratteristica consiste nel fatto che il trasferimento volontario si correla in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per l’indennità dovuta per l’ablazione, dai quali non è possibile in alcun modo discostarsi. Si è, infatti, affermato che: “La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico i cui elementi costitutivi, indispensabili a differenziarla dal contratto di compravendita di diritto comune sono: a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità; b) la presistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 12; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità, di espropriazione. Ne consegue che, ove non siano riscontrabili tutti i requisiti sopra richiamati – non potendosi escludere che la P.A. abbia perseguito una finalità di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita – al negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 14, ossia l’estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene medesimo” (Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 15159 del 2018).

In caso di cessione volontaria di un bene, la base imponibile ai fini ICI può essere determinata in base al prezzo della cessione, trattandosi di un valore direttamente riferito al bene oggetto di stima, che è correlato in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la quantificazione dell’indennità spettante per l’espropriazione, consicchè non è consentito alle parti discostarsene (Cass. n. 24652 del 2016).

4. I giudici di appello hanno fatto buon governo dei principi espressi, tenendo conto del valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, secondo il “prezzo assegnato allo stesso nell’ambito della procedura di esproprio”, ed avendo precisato che, con riferimento al 2009, in ragione dell’accettazione della cessione volontaria del bene da parte dei contribuenti, tale valore, commisurato all’indennità di esproprio, andava aumentato del 40%, così come le parti avevano concordato.

Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso e la condanna delle parti soccombenti al rimborso delle spese di lite, che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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