Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16363 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.03/07/2017),  n. 16363

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28557/2015 proposto da:

M.C., Z.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FABIO

BORGOGNONI, rappresentati e difesi dall’avvocato GASPARE MORGANTE;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BOSIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4861/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, accogliendo l’appello incidentale della banca, aveva riformato la decisione di condanna della medesima al risarcimento dei danni seguiti ad una segnalazione L. 15 dicembre 1990, n. 386, ex art. 9, sebbene fosse stata data comunicazione “mediante fax” del pagamento avvenuto tempestivamente.

2. Resiste al proposto ricorso parte intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto riflettenti lo stesso tema di giudizio – è manifestamente infondato.

2. Di contro alla tesi ricorrente dell’equipollenza dei mezzi di prova, questa Corte ha infatti reiteratamente affermato il principio secondo cui “in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 33, disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell’obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento. A garanzia di questa, pertanto, la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto” (Cass., Sez. 1^, 27 giugno 2011, n. 14740).

3. Dovendo perciò essere dichiarata l’infondatezza del ricorso, le spese seguono la soccombenza.

4. Ricorrono altresì i presupposti per il versamento previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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