Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16362 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 04/08/2016), n.16362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21264-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ROMA – (OMISSIS) SEZIONE DI ANCONA, MINISTERO

DELL’INTERNO (OMISSIS), PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 605/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

16/04/2015, depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Francesco Precenzano difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Ancona, respingendo il gravame del sig. M.M., cittadino del Bangladesh, ha confermato la decisione del Tribunale con cui era stato respinto il ricorso dell’appellante avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla competente Commissione territoriale.

Il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo, complesso motivo.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

2. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo, si lamenta (a) l’omessa verifica, da parte del giudice a quo, dei presupposti del pur invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e (b) il diniego di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3.

3. – La censura sub (a) è inammissibile, poichè nel ricorso non sono indicate le ragioni dell’invocato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, limitandosi il ricorrente a una generica denuncia di maltrattamenti subiti.

La censura sub (b) è infondata, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (Cass. 10686/2012, richiamata dallo stesso ricorrente). La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, poi, non può essere presa in considerazione per difetto di specificazione del fatto storico cui si riferisce.”;

che tale relazione è stata ritualmente comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il collegio condivide quanto esposto nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, onde non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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