Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16362 del 03/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.03/07/2017), n. 16362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25606/2015 proposto da:
EMMEITALIA SRL, già EMMEITALIA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
CESTARO;
– ricorrente –
contro
GIACOMELLI SPORT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del
Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA FULVIA CASTELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 626/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 27/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Emmeitalia s.p.a. ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, in merito all’azione revocatoria esercitata ai sensi della L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, nel testo in allora vigente da Giacomelli Sport s.p.a. in amministrazione straordinaria” aveva dichiarato inefficaci i pagamenti di questa in favore della ricorrente per ulteriori Euro 351491,85, sebbene la scientia decotionis fosse stata desunta sulla base di indici presuntivi privi dei caratteri richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. e fosse stato ritenuta fatto decisivo la falsa denuncia di sottrazione di diversi libretti di assegni.
2. Resiste al ricorso l’intimata con controricorso e memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile.
2. Entrambe le doglianze, essendo volte a censurare l’apprezzamento di fatto del giudice d’appello, sono infatti estranee al perimetro del sindacato esperibile in questa sede, in quanto, fermo che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, il giudizio di cassazione, come si è più volte ricordato, è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito non possono risolversi nella sollecitazione ad una rilettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito, non essendo esso un terzo grado di giudizio e non essendo la Corte di Cassazione giudice del fatto sostanziale (Cass., Sez. 5, 28/11/2014 n. 25332; Cass., Sez. 6-5 07/01/2014, n. 91; Cass., Sez. 1, 30/03/2007, n. 7972).
A tanto invece tende il ricorso in esame nell’inconfessato auspicio, che un nuovo apprezzamento delle risultanze sostanziali, già vagliate in sede di merito, possa sortire un più utile risultato.
3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
4. Ricorrono altresì i presupposti per il versamento previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 10100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017